Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-10-2011, n. 20760

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.I. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha confermato, tranne che per la statuizione sulle spese, la sentenza del Tribunale di Lucca con la quale, in esito ad azione della curatela dei fallimenti della Nautica Lari s.n.c. e dei soci in proprio L.C. e B.C. M., è stata accolta la domanda di simulazione della vendita della nuda proprietà di una casa di abitazione effettuata dai predetti soci in favore dei figli I. e L.D. essendo stata ritenuta dissimulata una donazione.

Col ricorso sono stati esposti tre motivi: violazione degli artt. 101, 102, 103, 182 e 183 c.p.c. e art. 24 Cost. per avere omesso di rilevare la Corte la carenza di rappresentanza in giudizio di L. D., minore all’epoca dell’introduzione dello stesso; violazione degli artt. 2727, 2728, 2729 c.c., in relazione all’inconsistenza delle presunzioni poste a base della decisione; violazione di legge in considerazione dell’illeggibilità della sentenza di primo grado redatta manualmente.

Resiste l’intimata curatela con controricorso; resistono separatamente altresì L.D. e La.Ca. che propongono ricorsi incidentali, entrambi affidati ad un unico motivo.

In particolare, con il primo ricorso si deduce violazione degli artt. 101, 102, 103, 182 e 183 c.p.c. e art. 24 Cost. per avere omesso di rilevare la Corte la carenza di rappresentanza processuale della minore L.D.; con il secondo si deduce la violazione degli artt. 307, 303 e 305 c.p.c., per avere omesso la Corte di rilevare la mancata riassunzione del giudizio anche nei confronti di La.

C., evocata quale curatrice speciale della minore L.D., dopo l’interruzione provocata dal raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultima, e la conseguente estinzione del medesimo.

Nei confronti dei ricorsi incidentali non sono state proposte difese.

La curatela del fallimento della società di quelli dei soci in proprio, nonchè L.I. e La.Ca. hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

I ricorsi debbono essere preliminarmente riuniti in quanto proposti nei confronti della stessa sentenza.

Il primo motivo del ricorso principale di L.I. con il quale si censura la sentenza impugnata per non aver rilevato la mancanza di rappresentanza processuale della minore L.D., essendo i genitori privi di capacità processuale in quanto falliti mentre la presunta curatrice speciale La.Ca. tale non era in quanto nominata nel ruolo solo per l’atto di compravendita dell’abitazione oggetto del giudizio, è inammissibile.

E’ infatti inidoneo il quesito di diritto che correda il motivo in quanto, a parte la sua genericità, è formulato dando per scontate valutazioni sulla carenza di rappresentanza della minore che avrebbero avuto bisogno di essere supportate dall’enunciazione di specifici principi di diritto, quale quella secondo cui la vocatio in ius di uno dei litisconsorti sarebbe "irregolare" nonchè quella secondo cui sarebbero stati evocati in giudizio "soggetti ad esso non interessati" e "soggetti privi della capacità giuridica in quanto falliti".

A ciò si aggiunga la inammissibilità del motivo e del relativo quesito laddove prende in considerazione la presenza in giudizio dei falliti prescindendo dalla loro posizione di genitori della minore in quanto non è dato intendere quale sia l’interesse della ricorrente alla tutela di tali autonome posizioni.

Inammissibile è anche il secondo motivo con cui si deduce la violazione della normativa che disciplina la rilevanza delle presunzioni ai fini della prova del fatto in quanto, a parte il rilievo che nella sostanza viene richiesta una diversa valutazione della rilevanza degli elementi in atti, il quesito è deltutto generico e privo del benchè minimo aggancio con la fattispecie.

Ugualmente inammissibile è il terzo motivo con il quale si deduce la violazione di legge per avere la Corte ritenuto leggibile la sentenza redatta manualmente dal momento che la questione attiene semmai all’esistenza di un fatto controverso (leggibilità della sentenza) che avrebbe dovuto essere specificatamente enucleato, previa censura della motivazione sul punto.

L’inammissibilità del ricorso principale comporta il venir meno dell’efficacia di quello incidentale proposto da L.D., da qualificarsi tardivo in quanto proposto solo in data 24 febbraio 2009 a fronte della sentenza notificata in data 22 dicembre 2008.

Deve invece essere esaminato il ricorso incidentale proposto da La.Ca. in quanto notificato il 19 febbraio 2009 e quindi tempestivamente rispetto alla notifica del provvedimento impugnato avvenuta il 21 dicembre 2008.

L’unico motivo (che deve essere esaminato nei limiti in cui è stato sintetizzato nel quesito) con il quale si deduce violazione degli artt. 307, 303 e 305 c.p.c., per avere omesso la Corte di rilevare che, in seguito all’omessa riassunzione in primo grado del giudizio nei confronti della ricorrente La.Ca., originariamente convenuta nella sua qualità di curatore speciale della minore L.D., dopo l’interruzione conseguente al raggiungimento della maggiore età da parte della stessa e è infondato in quanto, una volta venuta meno la sua qualità per l’acquisto della capacità processuale da parte della minore rappresentata, La.Ca. non era più legittimata a partecipare al giudizio che è stato correttamente riassunto solo nei confronti della parte prima rappresentata e ormai maggiorenne.

Le spese seguono la soccombenza delle ricorrenti nei confronti della curatela.
P.Q.M.

la Corte, riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, privo di efficacia quello incidentale proposto da L. D. e rigetta il ricorso incidentale proposto da La.Ca.;

condanna le ricorrenti in solido alla rifusione in favore della curatela delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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