Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-05-2011) 08-06-2011, n. 22863 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ACI Sante che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 1.6.2010 la Corte di assise di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo sulla richiesta del Procuratore generale presso la predetta Corte di appello, in applicazione della L. n. 241 del 2006, art. 1, dichiarava condonata la pena nella misura di mesi due di reclusione di cui alla sentenza di condanna emessa dalla stessa Corte in data 17.4.2007 nei confronti di D.M.D.; rigettava, invece, la richiesta del predetto volta all’applicazione dell’indulto in relazione a tutti i reati commessi sino al 2.5.2006, trattandosi di reati ostativi all’applicazione del predetto beneficio.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il D.M., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e ribadendo che l’indulto poteva essere applicato anche al reato di cui all’art. 74 del citato d.P.R., nonchè, alla condanna della Corte di appello di Bari in data 28.4.1994, relativa al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Con memoria successivamente depositata, il difensore ribadisce le censure poste a fondamento del ricorso ed allega documenti.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.

Il codice di rito ( art. 672 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4) prevede che per l’applicazione dell’amnistia e dell’indulto il giudice dell’esecuzione procede senza formalità e cioè senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti (de plano) e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza.

Ciò posto, nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha provveduto sulla richiesta di applicazione dell’indulto con le forme previste dall’art. 672 cod. proc. pen., ossia de plano, pertanto, avverso detto provvedimento doveva essere proposta opposizione; nè, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, poteva essere proposto il ricorso per saltum.

Due diverse opzioni sono state sostenute avuto riguardo alle sorti del ricorso per cassazione proposto in luogo dell’opposizione: il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto rimedio non previsto dalla legge, ovvero può essere convertito in opposizione, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5.

L’indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte è nel senso che sia consentita anche in tal caso la riqualificazione dell’atto di impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 4, 20 maggio 2009, n. 23901, Ichim, rv. 244221; Sez. 6, 21 aprile 2008, n. 25615, Montinaro, rv. 240529; Sez. 4, 9 marzo 2007, n. 18223, rv. 237362;

Sez. 3, 20 gennaio 2004 n. 14724, rv. 228605; Sez. 4, 27 maggio 2003, n. 34403, rv. 225717).

Tale seconda soluzione pare preferibile, non potendosi fare discendere la inammissibilità della impugnazione, pur se in "senso lato", solo dalla erronea indicazione della stessa.

Il ricorso, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, deve essere, pertanto, qualificato opposizione con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto di cui all’art. 667 c.p.p., comma 4 e art. 666 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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