T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 5150

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La Società Iniziative Nautiche ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale il responsabile della Sezione staccata di Roma del Compartimento per le Regioni LazioAbruzzoMolise, le ha ordinato di rendere libera da persone e cose l’area demaniale golenale di mq 13.505 circa sita nel Comune di Fiumicino, in località Ponte della Scafa da essa occupato, entro trenta giorni e con l’avvertenza che trascorso inutilmente tale termine l’Amministrazione avrebbe provveduto alla rimozione forzata.

La Società ricorrente precisa di occupare l’area demaniale in questione da decine di anni, ove vi gestisce un rimessaggio ad ormeggio per imbarcazioni. Riferisce, inoltre, di essere stata regolarmente autorizzata dall’Ente proprietario a svolgere tale attività sull’area in questione tanto che le è stato espressamente consentito di apporre pali in cemento "a protezione della sponda sinistra del Tevere" (così a pag. 3 dell’atto introduttivo del presente giudizio).

Riferiva ancora la Società ricorrente che, in seguito ad un sopralluogo dell’Ufficio del Sorvegliante idraulico del Genio civile del Tevere, avvenuto in data 30 ottobre 1993, veniva elevato processo verbale nei suoi confronti per aver svolto lavori non autorizzati (nella specie per aver depositato alcuni pali affiancati al corpo arginale lato sinistro e per aver realizzato uno sbarramento con cancello in ferro e filo spinato nel lato a monte dell’area demaniale oggetto di concessione). Da qui l’adozione del provvedimento impugnato in questa sede perché ritenuto illegittimo, posto che la Società, seppur occupante abusiva ha fatto richiesta di regolarizzazione, corrispondendo da molti anni il canone concessorio, non solo non ottenendo alcuna risposta dall’Ente proprietario, pur avendo quest’ultimo provveduto ad individuare l’entità del canone da corrispondere, ma non ottenendo neppure dal ridetto Ente alcuna considerazione circa la esistenza di una impresa che opera da lunghi anni in quell’area demaniale prima di adottare l’atto di sgombero. Ad ogni modo, ad avviso della Società ricorrente l’atto sarebbe affetto da carente motivazione sicché andrebbe giudizialmente annullato.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione finanziaria intimata chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 2053 del 1994 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.

All’udienza pubblica del 12 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3. – Il Collegio deve confermare anche nel merito la fondatezza dei motivi di censura che hanno dato luogo all’accoglimento dell’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente.

E’ agevole rilevare dalla lettura della documentazione versata in atti dalla parte ricorrente che l’Ente proprietario dell’area era perfettamente a conoscenza della presenza della Società e dell’attività da questa intrapresa da lunghi anni nell’area demaniale in questione. In particolare:

a) la Capitaneria di porto del compartimento marittimo di Roma, tenuto conto della licenza di concessione n. 461 del 1987 ha autorizzato la Società a svolgere lavori di consolidamento dell’argine e, in particolare, a sostituire alcuni pali abbattuti con altri in cemento prefabbricato delle identiche dimensioni di quelli preesistenti;

b) l’Ufficio speciale del Genio civile per il Tevere e l’Agro romano, con nota del 16 gennaio 1989 e poi con nota del 1° agosto 1989, ha autorizzato la Società a realizzare una struttura in pali di conglomerato cementizio centrifugato.

Per contro, dalla lettura del provvedimento impugnato, non è possibile comprendere l’esatta struttura della violazione contestata alla Società odierna ricorrente, di talché l’atto di contestazione si presenta genericamente confezionato nei contenuti ed appare affetto da vizio di difetto di motivazione, anche sotto il profilo della non emergente valutazione circa lo stato dei luoghi ed il raffronto con gli interventi costruttivi realizzati dalla Società ed autorizzati dagli organi competenti.

4. – In ragione di quanto sopra si è osservato i motivi di censura dedotti dalla parte ricorrenti si presentano fondati ed il ricorso va accolto, con annullamento dell’atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza, in applicazione dell’art. 91 c.p.c. novellato, per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., liquidandosi nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (euro duemila/00), come da dispositivo.
P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della Società Iniziative Nautiche S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, che liquida nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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