Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-05-2011) 08-06-2011, n. 22862

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 28 giugno 2010 il Tribunale di sorveglianza di Trento revocava la misura della detenzione domiciliare alla quale D.B.F. era stato ammesso in data 2.11.2009.

Riteneva, in specie, il tribunale che il comportamento del condannato sia durante la misura alternativa, sia nel periodo immediatamente precedente, quando il D.B. era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, denotavano evidente insofferenza ai controlli da parte degli organi a tanto preposti che era stati in più occasioni fatti oggetto di vere e proprie aggressioni verbali e fisiche.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il D.B. contestando la valutazione del tribunale in ordine alle condotte che ad avviso del ricorrente non sono idonee a giustificare la revoca della misura alternativa, non potendosi configurare alcuna incompatibilità con la prosecuzione della misura.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’Interesse.

Invero, come si rileva dal certificato del DAP del Ministero della giustizia, D.B.F. è stato scarcerato in data 2.12.2010 per aver interamente espiato la pena.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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