Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-05-2011) 08-06-2011, n. 22861

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 4 marzo 2010 e depositata il 11 marzo 2011, il Tribunale di sorveglianza di Ancona, deliberando in ordine alla estinzione della pena in esito all’affidamento al servizio sociale, applicato a B.M., ha per quanto qui rileva – dichiarato "non validamente espiata la pena eseguita in regime di affidamento" dal 1 agosto al 10 ottobre 2009, cosi motivando: il condannato, "pur avendo formalmente rispettato le prescrizioni a lui imposte", ha tuttavia dimostrato "scarso senso di responsabilità" e "mancanza di rispetto delle .. regole del corretto vivere civile"; B., infatti, per eludere la condanna di pagamento, riportata in un giudizio civile, e "forse per evitare" l’aggressione del creditore al patrimonio, ha intestato la casa di proprietà all’ex coniuge e, in combutta col datore di lavoro, ha simulato "la riduzione dell’orario lavorativo"; tanto inficia l’esecuzione della misura alternativa a far tempo dalla condotte in parola.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Gabriele Cofanelli. mediante atto recante la data del 25 marzo 2010, col quale dichiara promiscuamente di denunziare. ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, deducendo, con richiamo di alcuni arresti di legittimità: il giudice a quo non ha tenuto conto della gravita delle prescrizioni imposte e della "condotta inidonea, foriera" del giudizio di "forte disvalore";

la cessione, operata in sede di separazione personale, dell’immobile "a beneficio" della moglie e della figlia non ha carattere elusivo della condanna al pagamento "di poche migliaia di Euro"; si tratta, peraltro, di mera congettura: la "fragilità argomentativi" disvela la "mera apparenza" della motivazione del provvedimento, emesso, per ciò, "in violazione di legge". 3. – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema dopo aver acquisito la "relazione finale", con requisitoria del 15 febbraio 2011, rileva: i motivi del ricorso non sono destituiti di fondamento; il condannato ha esposto al giudice a quo le ragioni della intestazione dell’immobile al coniuge; ha gravato di appello, la condanna di pagamento riportata nel giudizio civile; ha osservato – secondo quanto attestato dalla relazione e riconosciuto dal Tribunale di sorveglianza – le prescrizioni inerenti all’affidamento al servizio sociale.

4. – Il ricorso è infondato.

4.1 – Non ricorre il vizio della violazione di legge, nè sotto il profilo della erronea applicazione, nè sotto quello della inosservanza: il giudice di merito, infatti, ha correttamente interpretato l’art. 47, comma 12, dell’Ordinamento penitenziario, circa la valutazione dell’esito della prova, alla stregua dei principi di diritto, fissati da questa Corte, e ha applicato la disposizione sulla base dell’accertamento del presupposto fattuale corrispondente alla previsione normativa.

4.2 – Quanto all’accertamento operato, la denunzia della supposta debolezza o "fragilità argomentativa", apprezzata dal difensore, dimostra, piuttosto, la sussistenza del costrutto argomentativo ed esclude, pertanto, il vizio della mancanza della motivazione (pur sotto il profilo della apparenza).

4.3 – Le residue censure, in punto di contraddittorietà o di manifesta illogicità sono inammissibili per carenza del requisito della specificità dei motivi – prescritto dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. e), e sanzionato a pena di inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. e), – in quanto il difensore ha omesso di confutare il rilievo del giudice a quo circa la simulazione, ordita dal ricorrente e dal suo datore di lavoro, per eludere l’adempimento del debito, per il quale B. aveva riportato condanna di pagamento nel giudizio civile.

4, – Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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