Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 08-06-2011, n. 23100

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza dell’11 novembre 2010, il Tribunale di Trieste, in parziale riforma dell’ordinanza del GIP dello stesso Tribunale del 26 ottobre 2010 ha sostituito la misura della custodia cautelare a carico del prevenuto con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291- bis.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo la carenza di motivazione del provvedimento impugnato circa la sussistenza dell’aggravante di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291-ter, comma 2, lett. d), sul rilievo che l’esclusione di tale aggravante diminuirebbe la durata massima della custodia cautelare da anni uno a mesi tre.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La censura del ricorrente è diretta contestare la motivazione del provvedimento impugnato circa gli indizi della sussistenza dell’aggravante di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291- ter, comma 2, lett. d).

Sul punto, l’ordinanza censurata richiama per relationem quella del GIP, specificando che "la contestazione di tale aggravante appare corretta". Una tale motivazione appare sufficiente, perchè, nel caso di specie, le censure mosse dal ricorrente all’ordinanza del GIP non contengono elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati e disattesi da detta ordinanza, limitandosi alla generica negazione dei presupposti di fatto per la configurabilità dell’aggravante in questione.

Trova applicazione, infatti, il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice dell’impugnazione può legittimamente avvalersi della tecnica della motivazione per relationem a condizione che le censure mosse dall’appellante al provvedimento del giudice di prime cure non contengano elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice (ex plurimis, Sez. 5^, 8 aprile 1999, n. 4415; Sez. 5^, 11 giugno 1999, n. 7572; Sez. 6^, 15 luglio 2004, n. 31080; Sez. 3^, 16 febbraio 2011, n. 8424).

2. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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