Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 08-06-2011, n. 23099

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 20 settembre 2010, il Tribunale di Pisa ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 13 luglio 2010 dallo stesso Tribunale – sezione distaccata di Pontedera, avente ad oggetto un autocarro con rimorchio, in riferimento al reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

2. – Avverso tale decisione il proprietario dei mezzi sequestrati ha proposto ricorso in cassazione, deducendo: a) la violazione della L. n. 43 del 1973, art. 301 e dell’art. 321 c.p.p., perchè il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che le merci di contrabbando erano occultate in un vano del telaio del rimorchio che non era il frutto di una modifica strutturale del rimorchio stesso, con la conseguenza che il mezzo non avrebbe potuto essere confiscato; b) la carenza di motivazione circa il difetto di vigilanza del proprietario del mezzo, il quale non avrebbe potuto, usando l’ordinaria diligenza, rendersi conto della presenza delle merci occultate; c) l’erronea applicazione della L. n. 43 del 1973, art. 301, perchè il Tribunale avrebbe dovuto escludere il sequestro per la motrice, essendo le merci di contrabbando occultate sul solo rimorchio.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. – Quanto alla prospettata violazione della L. n. 43 del 1973, art. 301 e dell’art. 321 c.p.p., il ricorrente premette, in punto di fatto, che il Tribunale non avrebbe considerato che le merci di contrabbando erano occultate in un vano del telaio del rimorchio che non era il frutto di una modifica strutturale del rimorchio stesso e, a tale premessa, fa conseguire, in punto di diritto, che il mezzo non avrebbe potuto essere confiscato.

Il motivo è manifestamente infondato, per l’evidente erroneità sia della premessa in fatto, sia della conseguenza in diritto poste dal ricorrente a suo sostegno.

La premessa è, infatti, palesemente erronea, perchè secondo quanto riportato nella motivazione del provvedimento impugnato – e secondo il tenore letterale dello stesso ricorso – il vano risulta "ricavato" nel telaio del veicolo; dove per "ricavato" si deve evidentemente intendere realizzato, successivamente alla fabbricazione del rimorchio, attraverso un’alterazione delle sue caratteristiche costruttive.

E’ del pari erronea la conseguenza, perchè – anche a prescindere dall’erroneità della premessa – la confisca, a norma della L. n. 43 del 1973, art. 301, comma 2, si applica in ogni caso ai mezzi "adatti" allo stivaggio di merci, indipendentemente dal fatto se tale attitudine dipenda dalle originarie caratteristiche costruttive o da successive modifiche.

3.2. – Quanto alla lamentata carenza di motivazione circa il difetto di vigilanza del proprietario del mezzo – il quale non avrebbe potuto, usando l’ordinaria diligenza, rendersi conto della presenza delle merci occultate – va rilevato che la stessa non sussiste.

Il tribunale, infatti, ha analizzato gli elementi a sua disposizione sul punto in modo completo e coerente, laddove – fatta salva ogni ulteriore acquisizione probatoria – ha precisato che: a) il rimorchio è stato modificato, con la creazione di un sottofondo tanto ampio da non poter sfuggire all’attenzione di un vigile proprietario; b) la quantità di sigarette sequestrate è molto considerevole; c) lo stivaggio delle sigarette è presumibilmente avvenuto in Ucraina, trattandosi di sigarette prodotte in quel paese; d) il fatto che il sottofondo non sia stato notato da autorità doganali di altri paesi appare poco significativo, perchè solo in Italia erano predisposti appositi controlli su tutti i mezzi provenienti dall’Ucraina.

3.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della L. n. 43 del 1973, art. 301, perchè il Tribunale avrebbe dovuto escludere il sequestro per la motrice, essendo le merci di contrabbando occultate sul solo rimorchio.

Il motivo è manifestamente infondato.

Infatti, sia la motrice, sia il rimorchio rientrano fra le cose che servirono a commettere il reato, a norma del citato art. 301, comma 1, perchè è evidente che i due mezzi circolavano agganciati l’uno all’altro, non potendo il rimorchio muoversi senza motrice.

2. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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