Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 08-06-2011, n. 23097 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 23 settembre 2010, il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha confermato il decreto del GIP dello stesso Tribunale del 31 luglio 2010, con cui è stato disposto il sequestro preventivo dell’impianto natatorio "Aquaniene", sul presupposto della sussistenza di indizi del reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), perchè l’impianto stesso sarebbe stato realizzato in mancanza del permesso di costruire.

Il Tribunale ha richiamato il provvedimento del GIP, il quale ha ricostruito i fatti evidenziando che: a) il circolo canottieri Aniene, del quale il ricorrente è presidente, ha in gestione quale concessionario gli impianti sportivi in questione, di proprietà comunale situati; b) con D.P.C.M. 14 gennaio 2005, le manifestazioni legate ai campionati mondiali di nuoto "Roma 2009" sono state qualificate come "grande evento"; c) con ordinanza n. 3489 del 29 dicembre 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha nominato un commissario delegato per la gestione dell’evento; d) tra i poteri attribuiti al commissario dal Decreto 14 gennaio 2005 e dall’ordinanza n. 3489 (in particolare, art. 5), era espressamente prevista la possibilità di operare in deroga alle disposizione contenute nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 14 e 20, nonchè a quelle contenute nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 6) sulla base di tali poteri, il commissario ha consentito la realizzazione dei lavori di cui è causa e che tali opere sono state avviate senza il rilascio del permesso di costruire previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 10.

Il Tribunale motiva la conferma del provvedimento del GIP con ampi richiami per relationem, affermando, in primo luogo, di non condividere la prospettazione della difesa, secondo cui il permesso di costruire non sarebbe necessario in quanto non si è in presenza di impianti privati di interesse generale, ma di impianti pubblici affidati in concessione a privati. Tale assunto non è stato ritenuto accoglibile, per l’insussistenza degli elementi necessari, secondo la giurisprudenza amministrativa, a qualificare un’opera some pubblica e, più in particolare, per l’alta redditività commerciale dell’attività svolta, nonchè per la mancanza di una destinazione al soddisfacimento immediato e diretto dell’interesse pubblico.

In secondo luogo, lo stesso Tribunale afferma che il provvedimento commissariale che ha autorizzato i lavori non può essere ritenuto sostitutivo del permesso di costruire, perchè l’art. 5 della citata ordinanza di necessità e urgenza n. 3489 non include il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 13, tra le disposizioni cui il commissario può derogare.

In terzo luogo, quanto alla carenza di elemento soggettivo, il Tribunale ritiene che si sia in presenza di questione di merito, che esula dalle competenze del giudice di riesame in materia di misure cautelari personali.

2. – Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso in cassazione.

2.1. – Con un primo motivo di impugnazione, si denuncia l’erronea applicazione della legge penale, con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, sul rilievo che la costruzione dell’impianto, pur non autorizzata dal Comune ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 13, sarebbe stata autorizzata dal Commissario delegato per i mondiali di nuoto, in virtù dei poteri conferitigli dall’ordinanza di necessità e urgenza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2009 – emessa in forza della L. n. 225 del 1992, art. 5 – secondo la quale l’assenso del commissario delegato o dell’ente può intervenire in qualsiasi momento e produce gli effetti di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, comma 3,. 2.2. – Con un secondo motivo di impugnazione, si denuncia ancora l’erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, sotto il diverso profilo che l’impianto oggetto di sequestro avrebbe la natura di opera pubblica, sia sul piano soggettivo, facendo esso parte del patrimonio indisponibile del Comune di Roma ed essendo solo dato in gestione al concessionario privato, sia sul piano oggettivo, essendo esso destinato al soddisfacimento dell’interesse generale allo svolgimento dell’attività sportiva.

2.3. – Con un terzo motivo di impugnazione, si prospetta la violazione dell’art. 321 c.p.p., per l’insussistenza delle esigenze cautelari di pericolo per l’ambiente, sul rilievo che la delibera della Giunta comunale 22 settembre 2010, n. 290 avrebbe accertato la piena sostenibilità urbanistica dell’intervento.
Motivi della decisione

3. – In via preliminare e assorbente va rilevato che la difesa del ricorrente ha inoltrato ritualmente dichiarazione di rinuncia al ricorso, attesa la intervenuta revoca della misura cautelare reale, disposta dal GIP del Tribunale di Roma con ordinanza del 15-18 ottobre 2010 (prodotta in copia), per cui è venuto a mancare l’interesse a coltivare l’impugnazione de qua.

Osservasi che la sopravvenienza alla proposizione del ricorso per cassazione di carenza di interesse, determinata da ragione non imputabile al ricorrente, lo esonera dall’ obbligo di pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p., come conseguenze della sua inammissibilità (ex plurimis, Sez. 3, 27 gennaio 2011, n. 6891).
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *