Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima di Lecce N.106/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Ettore Manca Componente – relatore

Carlo DiBello Componente

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1323/07 presentato dalla:

– Ing. Semeraro S.r.l. – Impresa Edile Stradale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Chiatante ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Giiovanni Pellegrino, alla via Augusto Imperatore 16;

contro

– il Comune di Fasano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ottavio Carparelli, dell’Avvocatura dello stesso Ente, ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato, alla via Zanardelli 7;

– la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;

per l’annullamento

– del provvedimento in data 1.6.07, prot. n. 20616, con il quale il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fasano dichiarava di non poter sottoporre alle valutazioni del Consiglio Comunale la proposta progettuale di cui alla pratica S.U.A.P. n. 4 del 2000;

– di tutti gli altri provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato.

Visti gli atti della causa.

Designato alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2008 il relatore dr. Ettore Manca ed uditi gli Avv.ti Calzolaro -in sostituzione di Chiatante- e Vantaggiato -in sostituzione di Carparelli.

Osservato quanto segue:

fatto e diritto

1.- Nel ricorso si espone che:

1.1 in data 20.12.00 la società dell’Ing. Semeraro presentava al Comune di Fasano un’istanza ai sensi del d.P.R. 20.10.98, n. 447, relativamente alla trasformazione in complesso turistico di alcuni fabbricati rurali denominati Masseria Nuova.

1.2 Il successivo iter procedimentale, peraltro, pur svolgendosi con le forme semplificate previste dal Regolamento appena citato, conosceva una lunga serie di battute d’arresto, richieste istruttorie e rinvii, fino alla conferenza di servizi del 22.6.06, la quale si concludeva favorevolmente: il verbale della seduta veniva dunque inviato alla Regione Puglia, non presente alla medesima, affinchè esprimesse il proprio parere.

1.3 Con lettera ricevuta l’8.5.07, quindi, trascorso quasi un anno dalla determinazione della Conferenza -e circa 9 mesi dall’ultima integrazione documentale, appunto richiesta in quella sede-, il ricorrente diffidava il Responsabile del SUAP a concludere entro 30 giorni il procedimento.

1.4 Questi peraltro, con nota dell’1.6.06, per un verso rappresentava alla ricorrente l’impossibilità di sottoporre l’istanza al Consiglio Comunale fino a che sulla medesima non si fosse espressa la Regione, e, per altro verso, sollecitava quest’ultima, cui pure la nota era inviata, a rendere il proprio parere.

2.- La determinazione appena citata veniva quindi impugnata per i seguenti motivi:

1. Incompetenza del Responsabile del SUAP.
2. Violazione dell’art. 5 d.P.R. 447/98. Eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione.

3.- Costituitosi in giudizio, il Comune di Fasano eccepiva l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti.

4.- All’udienza dell’8 ottobre 2008 la causa era introitata per la decisione.

5.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei sensi che di seguito si esporranno.

6.- Esaminando, anzitutto, il ruolo che la Regione assume nel procedimento de quo, il Collegio rileva che già con sentenza del 6 aprile 2005, n. 1870, questo T.a.r. sottolineava che “[…] la centralità della competenza regionale in materia di approvazione di strumenti pianificatori e quindi di varianti urbanistiche, riaffermata da ultimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 206/2001, non può ritenersi esaurita da regole relative alla conferenza di servizi […]>>.

2.1 Il Consiglio di Stato peraltro, pronunciandosi proprio sull’appello interposto averso la citata sentenza 1870/05, confermava le valutazioni appena esposte precisando quanto segue:

<> (Consiglio di stato, IV, 14 aprile 2006 , n. 2170).

3.- In tal modo chiarito il ruolo centrale assunto nel procedimento in parola dalle regioni, peraltro, deve tuttavia evidenziarsi come nel caso di specie la Regione Puglia, reiteratamente chiamata a pronunciarsi sull’istanza, rimanesse illegittimamente inerte, non esprimendo alcuna determinazione: a giudizio del Collegio, dunque, non rientrando tale possibilità fra le opzioni riconosciute all’ente territoriale, della questione dovrà ormai essere investito il Consiglio Comunale, fermo restando l’obbligo per la Regione Puglia, nella persona del Dirigente del Settore Urbanistica, di rendere il proprio parere nel termine di 45 giorni dalla comunicazione o notificazione di questa sentenza.

3.1 Nei sensi appena indicati, dunque, l’impugnato provvedimento dev’essere annullato, dovendo invece il Responsabile dello Sportello Unico completare la procedura adottando ogni determinazione necessaria a consentire il passaggio Consiliare, con l’unica precisazione che lo stesso dovrà avvenire non prima che si sia consumato lo spatium deliberandi appenna assegnato alla Regione Puglia.

7.- Sussistono giusti motivi, attesa la particolarità del caso trattato, per compensare fra le parti le spese di giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie nei sensi indicati in motivazione il ricorso n. 1323/07 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, all’udienza dell’8 ottobre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Ettore Manca – Relatore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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