T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 09-06-2011, n. 5173 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che questo Tribunale con sentenza n. 7089 del 17.7.2009 ha accolto la domanda di risarcimento danni, proposta dalla ricorrente nei confronti della Regione Lazio, per l’importo di Euro 888.502,00;

Ritenuto, altresì, che la ricorrente precisa che la sentenza è passata in giudicato non essendo stata impugnata nel termine di un anno e 45 giorni e che in data 17.12.2010 la suddetta sentenza, unitamente ad atto di diffida e messa in mora per il pagamento dell’importo complessivo di Euro 909.655,65 oltre interessi successivi al 31.12.2010 è stata notificata alla Regione Lazio;

Ritenuto che all’inutile decorso del termine assegnato per provvedere è seguito il ricorso notificato il 26 gennaio 2011, con cui la Società ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza.

Considerato che la predetta sentenza non risulta appellata, sicché essendo trascorso il termine di un anno dalla sua pubblicazione, la stessa è passata in giudicato.

Considerato, altresì, che la ricorrente, in applicazione dell’art. 114 cod. proc. amm. ha notificato il ricorso all’Amministrazione soccombente, affinché provvedesse a darvi esecuzione; decorso inutilmente tale termine ha proposto ritualmente l’odierno gravame per l’ottemperanza al giudicato ex art.116 cod.proc.amm.

Considerato che all’odierna Camera di Consiglio la Regione Lazio ha depositato il mandato di pagamento dell’importo di euro 888.502,00, in relazione al quale la ricorrente precisa che la suddetta somma dovrà esserle corrisposta dalla Asl competente e che pertanto il suo credito non può dirsi allo stato integralmente soddisfatto. Precisa, inoltre, che l’importo sopra specificato riguarda la sorte capitale e non include gli accessori di legge, anch’essi dovuti;

Considerato, quindi, che il Collegio non può non dichiarare l’obbligo di dare piena ed integrale esecuzione, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla notificazione della presente decisione, a quanto disposto dalla sentenza di cui viene chiesta l’ottemperanza.

Considerato che, per evidenti esigenze di economia processuale, il Collegio reputa opportuno nominare, sin d’ora, un Commissario "ad acta", che è individuato nella persona del Luigi Consoli, Segretario generale del TAR Lazio, il quale è incaricato di sostituirsi, nei successivi 60 (sessanta) giorni, all’ obbligata Regione Lazio, qualora questa risulti ancora inottemperante alla scadenza del suddetto ulteriore termine di 45 giorni assegnatole.

Considerato, infine, che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,

ORDINA

alla Regione Lazio, in persona del suo legale rappresentante "protempore", di dare piena ed integrale esecuzione, entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla notifica del presente atto, a quanto disposto dalla sentenza, con l’avvertenza che, in caso di persistente inottemperanza, provvederà, come da motivazione, in sostituzione, il suindicato Commissario "ad acta", allo scopo nominato e con i relativi ulteriori oneri a carico dell’Ente intimato.

Condanna la predetta Regione al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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