Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 08-06-2011, n. 23087 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a di S.R..
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza emessa il 12/05/010, confermava la sentenza del Tribunale di Catanzaro dell’01/07/09, appellata da S.L. e S.R., imputate dei reati di cui all’art. 600 bis c.p., comma 1, art. 600 sexies c.p., commi 1 e 2, (come contestati ai capi b) e c) della rubrica) e condannate alla pena di anni tredici e mesi sei di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa ciascuno.

Le interessate proponevano distinti ricorsi per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare entrambe le ricorrenti sostanzialmente esponevano:

1) che andava espletata una perizia psicologica e/o psichiatrica sulla persona della minore Si.An., parte offesa, per accertarne l’attendibilità;

2) che la decisione impugnata non era congruamente motivata sulla sussistenza della responsabilità penale delle imputate. La sentenza si fondava prevalentemente sulle dichiarazioni della citata minore, dichiarazioni non suffragate nella loro interezza da idonei riscontri obiettivi;

3) che nella fattispecie i reati di induzione e favoreggiamento della prostituzione erano assorbiti nell’unico reato di sfruttamento della prostituzione;

4) che la pena inflitta era eccessiva determinata mediante l’errata applicazione di entrambe le aggravanti ad effetto speciale di cui all’art. 600 sexies c.p., commi 1 e 2;

5) che andavano, altresì, concesse le attenuanti generiche.

Tanto dedotto, le ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 03/05/011, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che S.L. e S.R., la prima quale madre esercente la potestà genitoriale, la seconda quale parente di terzo grado (zia materna) avevano indotto, favorito e sfruttato l’attività di prostituzione in danno di Si.An. (nata il (OMISSIS)), minore degli anni 14 all’epoca dei fatti. Attività svolta mediante prestazioni sessuali a pagamento nei confronti di M.G. (nato l'(OMISSIS)) e R.G. (nato il (OMISSIS)); somme percepite poi dalle imputate medesime; il tutto nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti.

Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui all’art. 600 bis c.p., aggravato ai sensi dell’art. 600 sexies c.p., commi 1 e 2, come contestato e ritenuto nelle decisioni di merito. Per contro le censure dedotte nel ricorso – sia per quanto attiene alla sussistenza della responsabilità penale, sia in ordine al trattamento sanzionatorio – sono generiche, perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381). Ad abundantiam si osserva che non era necessario l’espletamento, in sede di Appello, di perizia psicologica e/o psichiatrica nei confronti della minore Si.An., la cui capacità a testimoniare e l’attendibilità delle sue dichiarazioni, sono state esaustivamente accertate dai giudici di merito. In particolare la Corte territoriale ha evidenziato:

A. che l’asserito "ritardo mentale lieve in soggetto con rischio psicotico" (di cui all’accertamento della Commissione – Ufficio Invalidi civili della Regione Calabria, in data 20/10/09) non aveva alcuna precipua rilevanza sull’attendibilità della minore;

B. che le dichiarazioni accusatone, rese da Si.An., avevano ricevuto puntuale conferma da precisi riscontri obiettivi quali:

1. i molteplici servizi di controllo effettuati dalla PG (che, fra l’altro, nel febbraio 2007 aveva sorpreso M.G. nel mentre compiva atti sessuali nella propria abitazione con la minore Si.An.);

2. l’analisi dei tabulati telefonici attestanti il continuo scambio di contatti tra M.G., S.L. e S. R.;

3. le sentenze di condanna – emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro, rispettivamente il 06/11/08 quanto a M.G.;

il 15/09/08 quanto a R.G. – con le quali i predetti M. e R. venivano riconosciuti colpevoli del reato di violenza sessuale aggravata, ex art. 609 quater c.p., in danno della minore Si.An. in relazione ai fatti contestati alle attuali ricorrenti.

Ancora, nel caso in esame, concorrevano tutte le condotte delittuose contestate alle ricorrenti – ossia induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione in danno di Si.

A., ex art. 600 bis c.p., comma 1 – sia perchè distintamente commesse in concreto da entrambe le imputate, sia perchè le stesse (condotte delittuose) costituiscono autonome fattispecie criminose, aventi ognuna una propria singola obiettività giuridica, non assorbibile nell’unica fattispecie di sfruttamento della prostituzione.

Parimenti concorrevano entrambe le aggravanti di cui all’art. 600 sexies c.p., commi 1 e 2, posto che i comportamenti delittuosi di cui all’art. 600 bis c.p., comma 1 erano stati realizzati in danno di persona minore degli anni 14 e da parte di imputate che erano rispettivamente la madre ( S.L.) e la zia materna ( S.R., parente entro il terzo grado).

Il trattamento sanzionatorio non presenta vizi di legittimità. La severità della pena – ivi compresa la mancata concessione delle attenuanti generiche – è stata motivata dalla Corte Territoriale in riferimento alla rilevante gravità dei fatti in esame; alla reiterazione delle condotte delittuose, protrattasi per oltre un anno; alla negativa personalità delle ricorrenti, alla compromissione dello sviluppo fisico e psicologico della minore (vedi pag. 10 sent. 2 grado).

Trattasi di valutazioni di merito congrue ed immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui agli artt. 62 bis e 133 c.p..

Vanno respinti, pertanto, i ricorsi proposti da S.L. e S.R., con condanna delle stesse al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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