T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 09-06-2011, n. 5170 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 28 novembre 2009 l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Roma n. 13626/06 del 30 giugno 2006, non opposto, con il quale l’Azienda sanitaria RM/F è stata condannata al pagamento di Euro 33.698,00, oltre interessi dalla domanda e spese legali per Euro 1.071,00 oltre ad oneri di legge. Avendo in data 22 agosto 2008 l’A.S.L. RM/F corrisposto l’importo di Euro 33.689,00, la ricorrente chiede la rimanente somma di Euro 4.768,36.

2. L’A.U.S.L. RM/F non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio dell’8 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è solo in parte fondato.

La ricorrente chiede che sia ordinato all’A.U.S.L. RM/F di ottemperare al decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Roma n. 13626/06 del 30 giugno 2006, non opposto, con il quale la stessa Azienda era stata condannata al pagamento di Euro 33.698,00 e Euro 1.071,00 per spese e onorari. Avendo in data 22 agosto 2008 l’A.S.L. RM/F corrisposto l’importo di Euro 33.689,00, la ricorrente chiede la condanna al pagamento di una rimanente somma che essa quantifica in Euro 4.768,36. Detta somma è in effetti costituita sia dagli Euro 1.071,00 liquidati nel decreto ingiuntivo, sia dagli Euro 3.697,00, che costituiscono spese asseritamente sostenute dalla ricorrente ma non liquidate dal giudice competente e che non sono neppure proponibili in questo giudizio perché riflettono spese estranee ad esso.

Ciò stante, il Collegio deve affermare l’obbligo dell’Azienda sanitaria RM/F di dare esecuzione al decreto ingiuntivo non opposto mediante il pagamento della residua somma pari ad Euro 1.071,00 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Non rileva, infatti, la circostanza che l’art. 11, comma 2, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, stabilisce che, al fine di agevolare l’attuazione del piano di rientro ed in attuazione di quanto disposto dall’art. 13, comma 15 dell’Intesa sancita dalla Conferenza StatoRegioni nella seduta del 3 dicembre 2009, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime. E ciò perché il credito in questione ha natura lavorativa, essendo relativo al pagamento delle prestazioni professionali rese dai sanitari dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini al di fuori dell’orario di lavoro, in virtù di apposita convenzione.

Ed invero, come la Sezione ha già avuto occasione di chiarire (22 marzo 2011 n. 2501), il blocco di azioni esecutive previste dal succitato art. 11, comma 2, non riguarda i crediti di lavoro ai quali l’ordinamento vigente assicura un trattamento privilegiato che ne garantisce l’immediata esigibilità e che a questo fine considera ininfluente la situazione debitoria del datore di lavoro, comunque tenuto a soddisfare le esigenze dei propri dipendenti anche aggredendo, sia pure nel rispetto delle regole legali, il patrimonio dei soggetti, pubblici o privati, tenuti per legge o per contratto a versargli il corrispettivo della prestazione lavorativa di cui hanno fruito.

Il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente obbligo della A.U.S.L. RM/F di eseguire il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato si nomina sin d’ora la sig.ra Giuliana Sgreccia, funzionaria della Sezione III del T.A.R. Lazio, Commissario ad acta per l’adozione degli atti di esecuzione necessari, da compiersi entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del termine in precedenza fissato, a carico e a spese dell’Amministrazione inadempiente. A detto Commissario l’Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’obbligo dell’A.U.S.L. RM/F di dare esecuzione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, al decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Roma n. 13626/06 del 30 giugno 2006, non opposto.

Dispone che, in caso di inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, all’esecuzione del predetto decreto ingiuntivo provveda il Commissario ad acta, nominato sin d’ora nella persona della sig.ra Giuliana Sgreccia, funzionaria della Sezione III del T.A.R. Lazio, per l’adozione dei provvedimenti di esecuzione entro ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine assegnato ed eventualmente spirato.

Condanna l’A.U.S.L. al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 1.000,00 (mille euro), oltre IVA e CPA per spese del giudizio. Pone a carico della stessa A.U.S.L. anche il compenso spettante a detto commissario ad acta, nella misura che il Collegio si riserva di quantificare a conclusione dell’incarico affidatogli.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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