Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 08-06-2011, n. 23086 Assicurazioni sociali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 24/03/010, confermava la sentenza del Tribunale di Nola del 18/03/08, appellata da N.C., imputato del reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2 (come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 300,00 di multa; pena interamente condonata. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato de quo, poichè era intervenuto da parte del N. medesimo il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di trattenute previdenziale ed assistenziali. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 03/05/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che N. C., quale rappresentante legale dell’omonima ditta Edilmaco sas – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva omesso di versare all’INPS le ritenute assistenziali e previdenziali operate sui propri dipendenti nel periodo di tempo relativo ai mesi Novembre 2003/Gennaio 2004 per un ammontare complessivo di Euro 587,00.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perchè errate in diritto.

In particolare va disatteso l’assunto difensivo secondo cui il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di trattenute previdenziali ed assistenziali, determinerebbe comunque la non punibilità dell’imputato.

Al riguardo va ribadito ed affermato che solamente il pagamento integrale di quanto dovuto nel termine perentorio di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione/comporta la non punibilità del datore di lavoro, il tutto ai sensi della L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis. Orbene nella fattispecie in esame non risulta provato che il pagamento rateale effettuato da N.C. sia stato completato in modo integrale nel predetto termine perentorio di tre mesi.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da N. C. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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