Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 08-06-2011, n. 23085 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Trieste, con sentenza emessa l’01/06/010, dichiarava C.Z. colpevole del reato di cui al D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, art. 11 e lo condannava alla pena di Euro 516,00.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che non era stata accertata la regolarità della notifica dell’atto introduttivo; nè era stata dichiarata la contumacia dell’imputato, essendosi il Giudice limitato a dichiararlo assente, con conseguente nullità, ex art. 179 c.p.p.;

2. che non era stato escusso un teste, già ammesso e rilevante ai fini della decisione;

3. che i giocattoli in questione non erano esposti alla vendita con conseguente esclusione dell’elemento obiettivo del reato de quo;

4. che nella fattispecie, ricorrendo la particolare tenuità del fatto, andava emessa declaratoria di improcedibilità, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 34.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 03/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Giudice del merito ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare il giudice, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, ha accertato che C.Z. (quale titolare dell’esercizio commerciale sito nella via (OMISSIS)) – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva offerto in vendita nel proprio negozio tre ferri da stiro giocattoli, marca "Mini Iron Micra 700" privi del marchio CE. Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui al D.L. n. 313 del 1991, art. 11, comma 1.

Le censure dedotte nel ricorso sono infondate, per le seguenti ragioni principali:

a) l’eccezione di rito, attinente alla ritualità della notifica e della dichiarazione di contumacia, è generica, non essendo state dedotte alcuna nullità specifica, in relazione alla concreta violazione del diritto di difesa in riferimento alla partecipazione dell’imputato al giudizio di merito;

b) la censura inerente alla mancata escussione di un teste (ossia la moglie di altro teste, già escusso, in ordine al quale la donna aveva svolto la funzione di interprete) è generica, non essendo state indicate in modo specifico le circostanze in relazione alle quali lo stesso teste avrebbe dovuto deporre. L’audizione del predetto teste era, peraltro, superflua essendo stato il processo sufficientemente istruito sui punti fondamentali;

c) l’assunto difensivo – secondo cui i tre ferri da stiro giocattolo ritrovati e sequestrati all’interno del negozio dell’imputato, non erano destinati alla vendita – è in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito;

d) trattandosi di giocattoli destinati ai bambini, con conseguente e concreta pericolosità per l’integrità e la salute degli stessi, non ricorreva la circostanza della speciale tenuità di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34.

Quanto alla richiesta – avanzata dalla difesa del ricorrente nell’odierna udienza – tendente all’assoluzione dell’imputato, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2001, n. 54, art. 31, comma 7, si rileva che detta disciplina legislativa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27/04/011, non è tuttora ancora entrata in vigore, non essendo scaduto il termine ordinario di gg. 15. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C.Z. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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