T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 09-06-2011, n. 5140 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il ricorso indicato in epigrafe, la Società istante censurava il silenzio tenuto dall’amministrazione regionale sull’istanza reiteratamente proposta da parte della Società in ordine all’accreditamento di un laboratorio d’analisi sito in Roma, via Nemorense 33;

Rilevato che con nota depositata in data 7.6.2011, la Regione produceva il provvedimento del Dipartimento Programmazione Economica e Sociali – Direzione Regionale Assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale – area Autorizzazione e accreditamento – di rigetto dell’istanza emesso in data 6.6.2011;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo l’amministrazione provveduto sull’istanza e interrotto, dunque, il comportamento inerte;

Ritenuto che, in ragione del lungo tempo trascorso per l’emanazione del provvedimento espresso, comunque, di dover condannare l’Amministrazione regionale al pagamento in favore del ricorrente di euro 1500,00 (millecinquecento/00) complessive per spese del giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Condanna la Regione al pagamento delle spese di lite determinate in euro 1500,00 (millecinquecento/00) complessive.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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