Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 08-06-2011, n. 22859 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 16.9.2010, il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava l’istanza interposta da S.M. di ammissione al beneficio della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 bis O.P., in ragione dell’applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale. Sosteneva il Tribunale di non poter accedere alla richiesta difensiva di scissione ideale del cumulo, onde verificare se il reato ostativo per cui era stata applicata la recidiva era ancora da espiare, poichè l’art. 47 ter, comma 1 bis escludeva categoricamente l’applicazione del beneficio al condannato, cui sia stata applicata la recidiva.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il ricorrente per dedurre violazione di legge, in relazione all’art. 663 cod. proc. pen. e art. 47 ter, comma 1 bis, O.P.. Ha richiamato il ricorrente l’arresto delle Sezioni Unite n. 14 del 30.7.1999, (in proc. Ronga) per accreditare come il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la pena per il reato ostativo era ancora da espiare e avrebbe dovuto scindere idealmente il cumulo; in forza del principio del favor rei, avrebbe dovuto ritenere espiata la pena che comporta maggiori pregiudizi afflittivi. Le argomentazioni del Tribunale di Firenze non sarebbero pertinenti e sarebbero in contrasto con i principi giurisprudenziali, con il che veniva richiesto l’annullamento dell’ordinanza.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata, in quanto il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto scindere il cumulo, onde verificare in che misura operava il divieto di beneficio e se la pena per il reato ostativo fosse ancora da espiare.

4. In data 21.1.2011 risulta che il ricorrente è stato scarcerato.
Motivi della decisione

Con l’intervenuta scarcerazione il ricorrente ha perso l’interesse alla decisione.

Deve quindi essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non si fa luogo a condanna del medesimo alle spese del procedimento, nè al pagamento di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto la cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso è sopravvenuta alla sua proposizione (Sez. Un. 14.7.2004, n. 31424, Litteri, e Sez. Un. 25.6.1997, n. 7 Chiappetta).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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