Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 08-06-2011, n. 22856

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hiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, senza rinvio.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 5.10.2010, il Tribunale di Fermo in sede di opposizione ex art. 667 c.p.p., respingeva l’istanza formulata da M.G., diretta ad ottenere la declaratoria di estinzione della pena pecuniaria di Euro 56.293,80, infettagli dal pretore di Fermo, con sentenza 15.2.1999, divenuta definitiva il 1.10.1999.

Veniva sottolineato che benchè non fosse certa la intervenuta notificazione ad opera di Equitalia della cartella esattoriale spedita per il pagamento della somma, era incontrovertibile l’intervenuta notificazione, in data 19.1.2007, della intimazione a pagare la cartella esattoriale, con effetti interruttivi del termine di prescrizione maturata.

2. Avverso detta pronuncia interponeva ricorso per cassazione la difesa del ricorrente per dedurre:

2.1 violazione art. 172 cod. pen. e art. 140 cod. proc. civ. e art. 139 c.p.p., comma 1. Secondo la difesa la pena è prescritta, essendo decorsi più di dieci anni dalla data di definitività della sentenza di condanna, senza che abbia avuto inizio l’esecuzione. E’ stato opposto che ai fini dell’interruzione della prescrizione, è valida la notifica della cartella esattoriale a norma dell’art. 140 cod. proc. civ., che al M. non fu mai notificata. La notifica asseritamente eseguita il 13.7.2002 mancava della attestazione di ricezione; l’unico documento prodotto da Equitalia è stato l’ingiunzione di pagamento relativo alla cartella esattoriale, che non prova la notifica della cartella esattoriale. Nel caso di specie se l’agente della riscossione intendeva difendere il proprio operato avrebbe dovuto dimostrare di aver eseguito la notifica della cartella seguendo le disposizioni dettate dalla legge. Nella relazione di notifica doveva darsi atto del compimento delle tre formalità prescritte ex art. 140 c.p.c.: deposito in casa comunale, affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione, comunicazione della notizia del deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la nullità può conseguire anche dal fatto che nella relazione risulti il deposito presso la casa comunale, ma non l’affissione dell’avviso o l’invio della raccomandata. Viene richiamato l’arresto delle Sezioni Unite (n. 16412 del 3.7.2007), con cui è stato statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata, secondo una progressione di determinati atti con le loro notificazioni e che l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato.

2.2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, laddove è stato ritenuto che la notificazione dell’intimazione di pagamento sia idonea ad interrompere la prescrizione, trattandosi per contro di atto nullo, in quanto nullo è l’atto da cui discende e cioè la notifica della cartella esattoriale effettuata ad Equitalia ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ..

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata senza rinvio, poichè l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Nell’ordinanza impugnata si è dato atto che "non era possibile acquisire e verificare la regolarità della relata della notifica al condannato della cartella esattoriale spedita per il pagamento dell’articolo del campione penale acceso per l’incasso della pena pecuniaria in questione". E’ stato autorevolmente osservato che la mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di mora e che consente al contribuente di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti (Sez. Un. 25.7.2007, n. 16412). E’ stato aggiunto che la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell’interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro il termine stabilito a pena di decadenza della pretesa ed ha un contenuto più ampio dell’avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente – reso edotto della imposta dovuta – non ne abbia eseguito nei termini il pagamento. E’ quindi immediato osservare che nel caso di specie, mancava la prova dell’intervenuta notificazione della cartella, quindi era mancante il passaggio chiave per ritenere completa la sequenza procedimentale prescritta dalla legge, con la conseguenza che non poteva essere riconosciuta – come fu – l’avvenuta interruzione del corso della prescrizione del diritto vantato dall’Erario all’esazione della somma a titolo di pena pecuniaria. L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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