Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 08-06-2011, n. 22853 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 25.6.2010, il Tribunale di sorveglianza di Trento rigettava il reclamo con cui H.K. aveva contestato la sanzione disciplinare infettagli dall’autorità carceraria, di esclusione dalla attività in comune per giorni quindici, per aver partecipato a disordini verificatisi all’interno del carcere, la sera del 27 aprile 2010. Il magistrato di sorveglianza rilevava che la contestazione dell’addebito era intervenuta nel termine di dieci giorni e che non poteva avere ricadute il fatto che il consiglio di disciplina si fosse svolto oltre tale termine; che la valutazione ex art. 14 ter O.P. che gli compete è una valutazione sulla legittimità della procedura che porta alla sanzione disciplinare, non già un controllo di merito sulla scelta operata in sede disciplinare, con il che rigettava il reclamo.

2. Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione l’interessato, insistendo sull’illegittimità del provvedimento disciplinare adottato senza l’osservanza dei termini previsti dalla L. n. 354 del 1975, art. 38, a nulla rilevando a suo dire la non perentorietà dei termini.

3. In data 17.5.2010 il ricorrente presentava una memoria con cui spiegava che la sera in cui venne ripreso per motivi disciplinari intendeva solo tifare per la sua squadra del cuore e chiedeva scusa per l’eventuale disagio arrecato.

4. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

5. Risulta che il ricorrente è stato scarcerato il 24.11.2010.
Motivi della decisione

Il ricorso ha ad oggetto una sanzione disciplinare; poichè il ricorrente è stato scarcerato, è venuto meno l’interesse alla decisione.

Deve quindi essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non si fa luogo a condanna del medesimo alle spese del procedimento, nè al pagamento di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto la cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso, è sopravvenuta alla sua proposizione (Sez. un. 14.7.2004, n. 31524 Litteri e Sez. Un. 25.6.1997, n. 7 Chiappetta).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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