Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 08-06-2011, n. 22833 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la condanna ad un anno di reclusione inflitta a B.C. per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ritenuta la recidiva reiterata contestata in udienza.

Osservava che la contestazione della recidiva avvenuta durante l’udienza di primo grado era avvenuta il giorno in cui il difensore, munito di procura speciale, aveva avanzato richiesta di rito abbreviato in contumacia dell’imputato, mentre il procedimento si era svolto due mesi dopo in presenza dell’imputato senza che nessuno avesse eccepito l’omessa notifica del verbale e quindi l’eccezione presentata in appello doveva ritenersi tardiva.

Nel merito la violazione dell’obbligo di presentarsi in caserma per apporre la firma era risultata provata, mentre le giustificazioni addotte erano prive di pregio.

Non potevano concedersi le attenuanti generiche stante la personalità dell’imputato gravato da numerosi precedenti penali.

Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato e deduceva – violazione di legge per omessa notifica all’imputato contumace del verbale di udienza nel quale era stata contestata la recidiva, non essendo mai stato prestato il consenso del difensore;

– difetto di motivazione sulla prova della responsabilità dell’imputato sotto il profilo del dolo visto che la violazione era avvenuta l’ultimo giorno dell’anno, lui non si era svegliato in tempo per recarsi in caserma e non aveva potuto avvertire i carabinieri perchè non aveva telefono; sussisteva quindi anche l’esimente del caso fortuito; infine non aveva violato la prescrizione dell’obbligo di soggiorno e quindi al massimo poteva essere condannato per la contravvenzione di cui all’art. 9, comma 1;

– violazione di legge in quanto era stata contestata la recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4 che sussisteva solo quando un soggetto era già stato riconosciuto come recidivo, mentre nel certificato penale non compariva mai tale dicitura;

– violazione di legge per l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base di argomentazioni stereotipate senza tenere in alcun conto gli elementi positivi;

– violazione di legge in quanto era stata applicata una pena sproporzionata stante l’eccezionaiità della situazione in cui si era verificato il fatto.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in quanto sostiene tesi non giuridicamente fondate.

La contestazione della recidiva in udienza era regolarmente avvenuta in quanto l’imputato era rappresentato dal difensore munito di procura speciale per procedere all’abbreviato ai sensi dell’art. 423 c.p.p.. Non sussisteva la nullità derivante dall’omessa notifica del verbale contenente la contestazione della recidiva, in quanto essendo a regime intermedio, doveva essere dedotta subito dopo il suo verificarsi e nel caso di specie doveva essere dedotta il giorno in cui si è svolto il rito abbreviato con revoca della contumacia (Sez. 2^ 29 gennaio 2008 n. 9171, rv. 239545).

I motivi attinenti alla giustificazione della violazione attengono al fatto e alla valutazione del fatto e non possono essere dedotti in cassazione.

Il reato contestato è delitto a seguito della modifica legislativa introdotta dalla L. n. 144 del 2005. La recidiva contestata è quella reiterata, e può essere ritenuta dal giudice anche quando nel certificato penale non risulta contestata in precedenza quella semplice, purchè esista il requisito richiesto dalla fattispecie e sia stata regolarmente contestata.

I motivi sulla concessione delle attenuanti generiche e sull’entità della pena sono manifestamente infondati.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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