Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-10-2011, n. 20726 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti hanno chiesto la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’equa riparazione del danno provocato dalla irragionevole durata del processo amministrativo da loro instaurato presso il T.A.R. della Campania nei confronti della Regione e del CO.RE.CO. al fine di ottenere l’annullamento di illegittimi provvedimenti di inquadramento nei ruoli regionali e la corresponsione delle conseguenti differenze retributive. Il procedimento promosso con ricorso del 21 gennaio 1992 era ancora in corso al momento (21 aprile 2008) della proposizione del ricorso per equa riparazione.

Si è costituito il Ministero convenuto che ha eccepito l’inammissibilità e infondatezza della domanda e in particolare ha rilevato l’avvenuta cancellazione della causa per inattività delle parti alla data del 28 novembre 2002 cui era seguito il deposito di istanza di fissazione di udienza in data 23 novembre 2004.

La Corte di appello di Salerno rilevata la condotta dilatoria dei ricorrenti nel procedimento amministrativo ha respinto il ricorso per equa riparazione.

Ricorrono per cassazione i dipendenti regionali soccombenti davanti la Corte di appello di Salerno e deducono due motivi di impugnazione.

Non svolge difese il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4 (nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla L. n. 133 del 2008), dell’art. 6 della C.E.D.U. anche in relazione alla contestuale violazione e/o mancata applicazione della L. n. 1024 del 1971, art. 25 nonchè degli artt. 2056, 1226 e 2697 c.c.. I ricorrenti ritengono in contrasto con le disposizioni normative richiamate l’aver desunto dalla cancellazione della causa dal ruolo un concreta volontà dilatoria tale da far escludere alla Corte di appello il diritto all’equa riparazione.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio consistente nell’attribuzione ai ricorrenti di una condotta volontariamente dilatoria per effetto della predetta cancellazione della causa dal ruolo.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e devono essere accolti per quanto di ragione. Infatti la deduzione di erroneità della decisione di merito è almeno in parte fondata perchè l’abnormità dei tempi processuali non può essere ascritta se non in parte al comportamento dei ricorrenti che pur avendo messo in opera una condotta dilatoria consistita nel non comparire alla udienza di discussione del 28 novembre 2002 e nel non proporre tempestive istanze di prelievo hanno ugualmente subito nella fase iniziale del processo e in quella successiva alla presentazione dell’istanza di fissazione di udienza del dicembre 2004 l’inerzia della autorità giudicante. Deve quindi accogliersi il ricorso con conseguente cassazione del decreto impugnato e decisione nel merito di rideterminazione del periodo di irragionevole durata del processo non ascrivibile agli odierni ricorrenti, durata che per le considerazioni svolte può determinarsi in 6 anni e 4 mesi e che può ritenersi produttiva per ciascun ricorrente di un danno non patrimoniale pari a 5.583 Euro (calcolando un indennizzo annuo di 750 Euro per i primi tre anni, in relazione al minor patema subito nel primo periodo di durata irragionevole del procedimento e di 1.000 Euro per i successivi 3 anni e 4 mesi) su cui saranno da corrispondere gli interessi legali dalla domanda.

Il Ministero va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, a titolo di equa riparazione, a ciascuno dei ricorrenti, della somma di 5.583 Euro con interessi legali dalla domanda. Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito che liquida in Euro 1.200 per onorari, 390 per diritti più 78 Euro per ogni ulteriore ricorrente e 100 per spese e del giudizio di cassazione che liquida in 800 Euro per onorari e 100 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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