Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 08-06-2011, n. 23080 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 18/12/09, confermava, quanto alla posizione di M.M., la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 09/04/08, appellata, fra gli altri, dal predetto M., imputato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); artt. 64, 71, 65, 72, 83 e 95 come contestati in atti e condannato alla pena di mesi due di arresto ed Euro 21.000,00 di ammenda; pena sospesa.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla prescrizione dei reati ed al trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente, pertanto, chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 27/04/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

I giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che M.M. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva realizzato varie opere abusive (ossia ulteriori locali in sopraelevazione al preesistente fabbricato, un nuovo terrazzo, rampe di scale di collegamento con i nuovi manufatti ed altro); il tutto senza essere munito di prescritto permesso di costruire ed in violazione delle prescrizioni inerenti alla disciplina antisismica ed in materia di opere in conglomerato in cemento armato.

Il M., peraltro, non ha contestato la propria responsabilità penale in ordine alla realizzazione delle opere abusive.

Quanto alle specifiche censure dedotte nel ricorso, si rileva:

a) che il termine massimo di prescrizione – anni cinque in relazione a fatti accertati in data 25/05/06 – non è tuttora ancora maturato.

Nè il ricorrente ha provato – come era suo onere processuale – in modo certo ed univoco che le opere abusive erano state ultimate in epoca precedente alla citata data di accertamento;

b) che la Corte Territoriale ha indicato le ragioni poste a base della misura della pena, ed ossia la significativa rilevanza dei fatti in esame, desumibile dalla natura, molteplicità ed entità delle opere realizzate abusivamente. Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui all’art. 133 c.p..

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da M.M., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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