Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 08-06-2011, n. 23079 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 30/03/010, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale in data 26/05/08 – appellata dal PG e da C. S., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), come contestato in atti e condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed Euro 11.000,00 di ammenda; pena sospesa – ordinava la demolizione del manufatto realizzato abusivamente;

confermava nel resto.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato; alla prescrizione del reato; all’ordine di demolizione del manufatto in esame.

La difesa del ricorrente, con memoria in data 06/04/011, insisteva nelle sue richieste, con particolare riferimento alla prescrizione del reato.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 27/04/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato in ordine a tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare, i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che C. S. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva realizzato un rilevante manufatto in ferro con tettoia e pilastri bullonati; il tutto senza essere munito del permesso di costruire.

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), come contestato in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche perchè ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).

Ad abundantiam, si osserva, altresì:

a) che il manufatto in esame, tenuto conto della sua struttura e della sua dimensione, di rilevante ampiezza (vedi sent. 1 grado), costituiva intervento di nuova costruzione per il quale era necessario il permesso di costruire;

b) che le opere in questione non risultavano ultimate nella loro interezza alla data dell’accertamento, ossia 10/06/06 (vedi pag. 3 sent. 2 grado), per cui il termine massimo di prescrizione (anni 5) non è tuttora ancora maturato;

c) che l’ordine di demolizione, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 31, comma 9, costituisce atto dovuto, in ordine al quale il giudice non ha alcun potere discrezionale. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C.S., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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