Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 08-06-2011, n. 23078 Bellezze naturali e tutela paesaggisti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 02/12/09, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in data 20/05/08 – appellata da C.D., imputato, fra l’altro, dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64, 71, 65, 72, 83 e 95; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 come contestati in atti e condannato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 24.500,00 di ammenda; pena sospesa – dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 83, art. 95, capo c), perchè estinti per prescrizione, confermava nel resto;

rideterminava la pena per le residue imputazioni, in mesi due e gg.

10 di arresto ed Euro 20.000,00 di ammenda. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che i reati erano estinti per prescrizione, poichè consumati in epoca precedente alla data di accertamento, ossia il 15/12/05;

2. che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 27/04/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato in ordine a tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare, i giudici di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali hanno accertato che C.D. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva realizzato abusivamente in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, un capannone con struttura in ferro avente una superficie di mq 65; il tutto senza essere munito dei prescritti titoli abilitativi ed in violazione delle prescrizioni inerenti alla disciplina delle opere in cemento armato. Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64, 71, 65 e 72, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 come contestati in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso, quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato sono del tutto generiche perchè prive dell’indicazione specifica e pertinente delle ragioni da porre a sostegno delle doglianze medesime. In ordine alla eccezione di prescrizione, si rileva che il relativo termine massimo (anni 5 in riferimento a fatti accertati il 15/12/05) – tenuto conto del periodo di sospensione del decorso della prescrizione, per la durata di mesi 11 e gg. 11; sospensione dovuta al rinvio del processo su richiesta della difesa e/o dell’imputato-tenuto conto del periodo – non è tuttora maturato.

L’assunto difensivo – secondo cui il manufatto in esame era stato ultimato in epoca remota e comunque antecedente alla data dell’accertamento del 15/12/05 – non è stato provato dal ricorrente, cui incombeva tale onere processuale.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da C.D. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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