Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 08-06-2011, n. 23076 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.M. veniva tratto a giudizio del Tribunale di Paola – Sezione distaccata di Scalea, per rispondere dei reati di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 (per avere realizzato, in zona sismica, una tettoia-porticato di circa mq. 50,85 in difformità della autorizzazione, senza darne preavviso scritto all’autorità competente e senza depositare previamente il relativo progetto, nonchè in violazione della normativa tecnica – acc. in (OMISSIS)).

Quel Tribunale monocratico, con sentenza dell’11.12.2009, affermava la responsabilità penale dell’imputato in ordine alle contravvenzioni di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 (per avere realizzato il manufatto anzidetto senza darne preavviso scritto all’autorità competente e senza depositare previamente il relativo progetto);

– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, comma 1 e art. 95 (per averlo realizzato in assenza di preventiva autorizzazione);

– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, comma 4 e art. 95 (per averlo realizzato senza che i lavori fossero stati diretti da un tecnico autorizzato) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo condannava alla pena complessiva di Euro 1.200,00 di ammenda, concedendo il beneficio della non-menzione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del C., il quale ha eccepito:

– la insussistenza dei reati, in quanto egli avrebbe realizzato una struttura precaria, al solo fine "di verificare la utilità dell’opera": all’esito positivo di detta verifica egli avrebbe rimosso la copertura temporanea ed avrebbe installato quella definitiva previa presentazione di apposita DIA;

– la mancata assunzione di una prova decisiva, per avere il giudice incongruamente revocato l’ammissione di alcuni testi indicati dalla difesa, i quali avrebbero potuto riferire in merito alla temporaneità dell’opera realizzata, in una situazione di lavori ancora in corso;

– la incongrua applicazione delle norme per le costruzioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, capo 4 ad una fattispecie in cui la mera messa in opera di una orditura di tegole su una struttura portante già regolarmente assentita non rientrerebbe in alcuna delle attività considerate penalmente rilevanti;

– la violazione dell’art. 521 c.p.p., essendo stata pronunciata condanna per la contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, comma 4, pur non avendo costituito la stessa oggetto di contestazione.
Motivi della decisione

1. L’ultimo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, perchè sussiste, nella specie, la denunciata violazione dell’art. 521 c.p.p..

Al C., infatti, non è stata mai ascritta l’esecuzione dei lavori senza la direzione di un competente professionista abilitato (in violazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, comma 4) ed il giudice del merito ha fondato la pronunzia di responsabilità per tale reato sulla valutazione di una condotta omissiva ulteriore e diversa rispetto a quelle contestate che, seppure collegata con esse, costituisce comunque immutazione sostanziale dell’addebito. In ordine a tale omissione ulteriore l’imputato non ha avuto possibilità di difendersi.

La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 522 c.p.p., limitatamente alla fattispecie contravvenzionale in oggetto, e deve essere eliminata la relativa pena di Euro 200,00 di ammenda inflitta per la continuazione.

2. Non sono fondate, invece, le doglianze ulteriori ed in relazione ad esse il ricorso deve essere rigettato.

2.1 A norma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 93 "chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni", in zona sismica, deve farne denuncia all’organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori.

Le relative opere, poi, a norma del successivo art. 94, non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione.

Tali disposizioni si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità (è tale è sicuramente quella in oggetto), a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l’esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato (vedi Cass., Sez. 3^, 24.10.2001, n. 38142).

Ai fini della configurabilità dei reati connessi alle violazioni delle disposizioni anzidette non assume rilievo, poi, il carattere precario della costruzione, proprio in considerazione delle prevalenti esigenze di sicurezza alla tutela delle quali la normativa antisismica si correla (vedi Cass., Sez. 3: 10.10.2007, n. 37322;

19.12.2003, n. 48684; 4.10.2002, n. 33158).

2.2 Quest’ultima considerazione rende inconferente la eccezione riferita alla mancata assunzione dei testi indicati dalla difesa.

Il vizio di mancata assunzione di prova decisiva è configurabile, infatti, soltanto allorchè la denegata prova, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di tale natura da poter determinare una diversa conclusione del processo, ma non quando essa (come nel caso in esame) non sia idonea ad incidere in concreto sulla formazione del convincimento del giudice.

2.3 II Tribunale ha razionalmente disatteso la tesi difensiva della realizzazione provvisoria dell’opera (che però risultava già munita di grondaia e non interessata da lavori in corso) "al solo fine di verificarne concretamente la utilità", rilevando come la stessa si ponga ad evidenza ai limiti dell’assurdo in relazione alle non irrilevanti spese per l’acquisto e la sistemazione dei materiali che sarebbero state inutilmente sostenute nel caso in cui la pretesa verifica non avesse sortito un esito soddisfacente.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, comma 4, in quanto non contestato, ed elimina la relativa pena di Euro 200,00 di ammenda.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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