Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 08-06-2011, n. 23075 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

dott. D’Ambrosio Vito che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza emessa il 10/05/010, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, in data 23/01/07 – appellata da L. C.A., imputata dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64, 71, 65, 72, 93 e 95; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; artt. 349 e 483 c.p. come contestati in atti e condannata alla pena di mesi sette e gg. 15 di reclusione ed Euro 155,00 di multa; pena sospesa – dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati contravvenzionali perchè estinti per prescrizione;

riduceva la pena inflitta, in relazione alle residue imputazioni, a mesi quattro e gg. 15 di reclusione ed Euro 95,00 di multa; revocava l’ordine di demolizione con restituzione del manufatto all’avente diritto; confermava nel resto.

L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare la ricorrente esponeva:

1. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputata in ordine ai reati per cui vi era stata condanna penale;

2. che andava confermato il beneficio della sospensione condizionale della pena, senza subordinazione alla demolizione del manufatto, essendo stato revocato il relativo ordine;

3. che andava applicato l’indulto, ex L. n. 141 del 2006.

Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 27/04/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato in ordine a tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare, i giudici di merito, quanto ai reati di cui agli artt. 349 e 483 c.p., mediante un esame analitico, preciso e puntuale delle risultanze processuali hanno accertato che L.C. A. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva violato i sigilli apposti in data 03/11/03 dalla Polizia Municipale di Cava dei Tirreni onde proseguire i lavori abusivi.

Parimenti la L. al fine di ottenere la concessione in sanatoria ex D.L. n. 269 del 2003, aveva mendacemente dichiarato che le opere abusive erano state ultimate in data 28/03/03, mentre era stato accertato che le stesse erano ancora in corso alla data del 13/11/03. Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 349 e 483 c.p., come contestati in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – quanto alla responsabilità della ricorrente – sono generiche e comunque infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito. In ordine alle residue censure si osserva:

i. che la sospensione condizionale della pena è stata concessa dal giudice di 1 grado ed è stata confermata dalla Corte di Appello.

Essendo stato revocato l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, il beneficio della sospensione condizionale della pena non è più subordinato alla demolizione del manufatto;

opera peraltro che la ricorrente afferma già di aver demolito;

ii. che in relazione alla richiesta di indulto ex L. n. 241 del 2006, l’applicazione dello stesso va rinviata in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 672 c.p.p..

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da L.C. A. con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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