Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 08-06-2011, n. 23074 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10.6.2010, in parziale riforma della sentenza 16.12.2008 del Tribunale monocratico di Termini Imerese, ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di M.P. in ordine ai reati di cui:

a) al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (per avere realizzato, senza il necessario permesso di costruire, su un fabbricato a tre piani fuori terra, un’ulteriore elevazione in mattoni e legno ancorata al terrazzo mediante bulloni in ferro – acc. in (OMISSIS));

b) D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 72;

c) al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83, 93, 94 e 95;

e, essendo stati unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., confermava la condanna alla pena complessiva di mesi uno di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale, nonchè l’ordine di demolizione delle opere abusive.

Revocava la condizione alla quale l’anzidetto beneficio era stato subordinato e la disposta confisca di quanto realizzato. Disponeva la non-menzione della condanna.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del M., il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito:

– l’insussistenza dei reati, poichè il manufatto in contestazione dovrebbe considerarsi "opera precaria" o comunque "pertinenziale" al fabbricato già esistente, sottratta in quanto tale al regime del permesso di costruire;

– l’insussistenza, in particolare, dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 72, non essendo stato impiegato cemento armato per la realizzazione delle opere contestate;

– la carenza dell’elemento soggettivo dei reati.
Motivi della decisione

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto non vi è stata, nella specie, "realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica" ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 64).

Limitatamente ai reati di cui al capo B) della rubrica – conseguentemente – la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.

Si impone, invece, l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, per la determinazione della pena residua, in quanto i giudici del merito non hanno indicato la misura della sanzione inflitta per i reati in oggetto nel computo degli aumenti per la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen..

2. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

2.1 La nozione di "pertinenza urbanistica" (vedi, ad esempio, Cass., Sez. 3: 16.10.2008, n. 42738, Fusco; 9.12.2004, Bufano; 27.11.1997, Spanò; 24.10.1997, Mirabile) ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un’opera preordinata ad un’oggettiva esigenza di un edificio principale, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede.

Il durevole rapporto di subordinazione deve instaurarsi con una costruzione preesistente e la relazione con detta costruzione deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso (carattere di strumentante funzionale), sicchè non può ricondursi alla nozione in esame l’ampliamento di un edificio che – come nella vicenda che ci occupa – per la relazione di connessione fisica, costituisce parte di esso quale elemento che attiene all’essenza dell’immobile e lo completa affinchè soddisfi ai bisogni cui è destinato (vedi Cass., Sez. 3: 11.5.2005, Grida; 17.1.2003, Chiappatone).

2.2 La natura "precaria" di un manufatto – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema vedi, ad esempio, Cass., Sez. 3: 25.2.2009, n. 22054, Frank; 13.6.2006, n. 20189, Cavallini;

27.9.2004, n. 37992, Mandò; 10.6.2003, n. 24898, Nagni – ai fini dell’esenzione dal permesso di costruire (già concessione edilizia), non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, nè dalla natura dei materiali utilizzati ovvero dalla più o meno facile rimovibilità della stessa, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo.

Nella fattispecie in esame risulta congruamente escluso il preteso requisito della temporaneità, non ravvisando un uso realmente precario del manufatto abusivamente realizzato, per fini specifici e cronologicamente delimitabili "ab origine". 2.3 Dei reati contravvenzionali in oggetto si risponde anche a titolo colpa. Per la sussistenza dell’elemento soggettivo è sufficiente, quindi, che il comportamento illecito sia derivato da imperizia, imprudenza o negligenza.

L’ignoranza della legge penale scusa l’autore dell’illecito soltanto se incolpevole a cagione della sua inevitabilità (Corte Cosi, 23.3.1998, n. 364) e, nella specie, correttamente deve ritenersi escluso che l’imputato abbia assolto, con il criterio dell’ordinaria diligenza, al cd. "dovere di informazione", attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire l’esatta conoscenza della normativa vigente.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607,615 e 620 c.p.p., annulla la sentenza impugnata, senza rinvio limitatamente ai reati di cui al capo B) della rubrica, perchè il fatto non sussiste, e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per la determinazione della pena residua. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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