Cass. civ. Sez. VI, Ord., 11-10-2011, n. 20915 Diritti politici e civili

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ente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

"Il sig. C.A. ha proposto ricorso avverso il decreto, depositato il 4 novembre 2009, della Corte d’appello di Napoli che gli ha liquidato, a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo dinanzi al TAR della Campania Euro duemilacinquecento, deducendo che la liquidazione, pari a circa cinquecento Euro per ogni anno di eccessivo ritardo, viola la L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4 e gli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ. e non è adeguatamente motivata; che la parte intimata non si è costituita;

che non risulta depositata la ricevuta di ritorno della notifica a mezzo posta del ricorso;

che il ricorso, in mancanza del deposito di detta ricevuta appare inammissibile, mentre ove risulti regolarmente notificato appare manifestamente fondato;

visti gli artt. 380 bis e 375 c.p.c., propone la fissazione del ricorso per la decisione in camera di consiglio".

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e la ricevuta di ritorno è stata depositata;

che il collegio ha condiviso la relazione;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, avendo il decreto impugnato accertato che il processo dinanzi al TAR è durato sette anni e undici mesi (dal 17 maggio 2000 al 28 aprile 2008), eccedendo di quattro anni e undici mesi la ragionevole durata ed avendo liquidato per tale ritardo la somma di Euro duemilacinquecento – tenuto conto che l’istanza di prelievo era stata depositata solo in data 25 febbraio 2004 – così scendendo al di sotto dei minimi liquidabili, in base ai parametri CEDU e di questa Corte, pur tenendosi conto della non sollecita istanza di prelievo;

che il decreto impugnato va pertanto cassato;

che si ravvisano le condizioni per la decisione della causa nel merito, liquidandosi, in base alle circostanze del caso la somma complessiva di Euro 4.200,00 oltre interessi legali dalla domanda e le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 4.200,00 con gl’interessi dalla domanda. Lo condanna altresì al pagamento della spese del giudizio di merito nella misura di Euro 450,00 per onorari, 378,00 per diritti, 50,00 per spese vive oltre spese generali e accessorie come per legge. Lo condanna altresì al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro 670,00 di cui Euro cento per spese vive, oltre spese generali e accessorie come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

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