LEGGE 6 agosto 2013, n. 96 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per l’attuazione
di direttive europee

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, secondo le procedure, i
principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla
presente legge.
2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono
individuati ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive elencate nell’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l’attivita’ ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli
limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione
delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche’ alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi
fronte con i fondi gia’ assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 2

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di atti normativi dell’Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e’ delegato ad
adottare, ai sensi dell’articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via
regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell’Unione europea
pubblicati alla data dell’entrata in vigore della presente legge, per
le quali non sono gia’ previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3

Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, relativa alle emissioni industriali

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, relativa alle emissioni industriali, il Governo e’ tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1,
comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) fermi restando quanto disposto dall’articolo 191 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea e le competenze statali
semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui
al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, riordino delle
competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei
controlli;
b) previsione, per determinate categorie di installazioni e previa
consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a
livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate,
direquisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali
vincolanti;
c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti
autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione
con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi
valore di autorizzazione integrata ambientale;
d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per
finalita’ connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali
straordinarie previste dalla direttiva 2010/75/UE e di quelle
finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per
gli impianti gia’ esistenti e privi di autorizzazione, in deroga a
quanto indicato dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 gennaio 2008;
e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine
di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle
violazioni delle autorizzazioni.

Art. 4

Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE

1. Al fine di favorire l’efficienza energetica e ridurre
l’inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle
tecnologie elettriche, nell’esercizio della delega legislativa per
l’attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Governo e’ tenuto a introdurre
disposizioni che attribuiscano all’Autorita’ per l’energia elettrica
e il gas il compito di adottare uno o piu’ provvedimenti volti ad
eliminare l’attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche
rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del
servizio.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva
2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta
di esseri umani e la protezione delle vittime

1. Ai fini dell’attuazione della direttiva 2011/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la
protezione delle vittime, il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in
quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) prevedere una clausola di salvaguardia che stabilisca che
nell’applicazione del decreto di trasposizione nessuna disposizione
possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilita’ dello
Stato e degli individui, ai sensi del diritto internazionale,
compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto
internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove
applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di
cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo
statuto dei rifugiati, di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95,
relativi allo status dei rifugiati e al principio di non refoulement;
b) prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le
istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di
tratta e quelle che hanno competenza sull’asilo, determinando
meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di
tutela;
c) definire meccanismi affinche’ i minori non accompagnati vittime
di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario
anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione
dell’eta’, condotta da personale specializzato e secondo procedure
appropriate; siano adeguatamente informati sui loro diritti incluso
l’eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione
internazionale; in ogni decisione presa nei loro confronti sia
considerato come criterio preminente il superiore interesse del
minore determinato con adeguata procedura;
d) prevedere che la definizione di «persone vulnerabili» tenga
conto di aspetti quali l’eta’, il genere, le condizioni di salute, le
disabilita’, anche mentali, la condizione di vittima di tortura,
stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza
di genere;
e) prevedere, nei percorsi di formazione per i pubblici ufficiali
che possano venire in contatto con vittime o potenziali vittime di
tratta, contenuti sulle questioni inerenti alla tratta di esseri
umani ed alla protezione internazionale.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti
derivanti dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

Art. 6

Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva
2011/51/UE per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari
di protezione internazionale

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio
2011, il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status di
soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione
internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata
o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformita’ con l’articolo 14,
paragrafo 3, e con l’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;
b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il
calcolo del periodo di soggiorno di cui al paragrafo 1 dell’articolo
4 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
sia effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di
protezione internazionale e che il periodo compreso tra la
presentazione della domanda ed il riconoscimento sia considerato per
intero;
c) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le
condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo,
previste all’articolo 5 della citata direttiva 2003/109/CE,
riguardino esclusivamente la dimostrazione di un reddito sufficiente
e che questo venga calcolato anche tenendo conto delle particolari
circostanze di vulnerabilita’ in cui possono trovarsi i beneficiari
di protezione internazionale.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti
derivanti dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

Art. 7

Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le
persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,
nonche’ sul contenuto della protezione riconosciuta

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le
persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,
nonche’ sul contenuto della protezione riconosciuta, il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia
previsti dalla normativa in vigore;
b) in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 1 della direttiva
2011/95/UE, uniformare gli status giuridici del rifugiato e del
beneficiario di protezione sussidiaria con particolare riferimento ai
presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare;
c) disciplinare gli istituti del diniego, dell’esclusione e della
revoca, in conformita’ con il dettato della Convenzione relativa allo
statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722,
anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria;
d) introdurre uno strumento di programmazione delle attivita’ e
delle misure a favore dell’integrazione dei beneficiari di protezione
internazionale.

Art. 8

Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della
direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di
bilancio degli Stati membri

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti
per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo e’ tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1,
comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: coordinare
l’attuazione della direttiva con le disposizioni della legge 24
dicembre 2012, n. 243, nonche’ con le disposizioni in materia di
contabilita’ e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

Art. 9

Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in
materia di imposta sul valore aggiunto con l’ordinamento
dell’Unione europea

1. In considerazione delle rettifiche alla direttiva 2006/112/CE e
alle successive direttive di modifica della stessa, elencate
nell’allegato C alla presente legge, nonche’ dell’avvenuta emanazione
del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15
marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore
aggiunto, il Governo e’ delegato ad adottare, con le procedure di cui
all’articolo 1, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi con i
quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto
e’ conformata all’ordinamento dell’Unione europea.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1,
comma 1. Limitatamente alle materie trattate dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, i
decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere l’abrogazione delle disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle contenute
nel citato regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011;
b) prevedere la riformulazione delle norme che necessitano di un
migliore coordinamento con la normativa dell’Unione europea nelle
materie trattate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,
tenuto conto della specificita’ delle prestazioni socio-sanitarie,
assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie di
soggetti da parte dei soggetti di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, e dei loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di
contratti di appalto o convenzioni.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

Delega al Governo per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005
del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un
sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella
Comunita’ europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che
stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno
e prodotti da esso derivati

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui
all’articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari
europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli
affari esteri, dell’economia e delle finanze, della giustizia, per
gli affari regionali e le autonomie e per la coesione territoriale,
acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu’ decreti
legislativi per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del
Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un
sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and
Trade) per le importazioni di legname nella Comunita’ europea, e del
regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, nonche’
secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, quale
autorita’ nazionale competente designata per la verifica delle
licenze FLEGT previste dal regolamento (CE) n. 2173/2005, per
l’applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 e per la
determinazione delle relative procedure amministrative e contabili;
b) previsione, in deroga ai criteri e ai limiti previsti
dall’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, delle sanzioni amministrative fino ad un massimo di euro
1.000.000 da determinare proporzionalmente al valore venale in comune
commercio della merce illegalmente importata o, se superiore, al
valore della merce dichiarato; previsione delle sanzioni penali
dell’ammenda fino a euro 150.000 e dell’arresto fino a tre anni per
le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 e
del regolamento (UE) n. 995/2010;
c) istituzione di un registro degli operatori, cosi’ come definiti
dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche sulla base di
dati del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 27
dicembre 1993, n. 580; determinazione della tariffa di iscrizione al
registro e delle sanzioni amministrative per la mancata iscrizione
nonche’ destinazione delle relative entrate alla copertura degli
oneri derivanti dai controlli di cui all’articolo 10 del regolamento
(UE) n. 995/2010;
d) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra
i soggetti istituzionali che devono collaborare nell’attuazione dei
regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010 e le associazioni
ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine
di assicurare l’accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, anche attraverso la loro pubblicazione nei siti internet delle
associazioni ambientaliste e di categoria interessate, e la loro
consultazione da parte del pubblico interessato;
e) determinazione di una tariffa per l’importazione di legname
proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime
convenzionale previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005, calcolata
sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due
anni, e destinazione delle relative entrate alla copertura degli
oneri derivanti dai controlli di cui all’articolo 5 del medesimo
regolamento;
f) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo e di
quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce
confiscata al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle
attivita’ di controllo di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n.
2173/2005 e agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 995/2010.
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
il Governo e’ tenuto a seguire i principi e criteri direttivi
generali di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compatibili.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti
derivanti dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

Art. 11

Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni dell’Unione europea e agli accordi internazionali in
materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in
materia di embarghi commerciali nonche’ per ogni tipologia di
operazione di esportazione di materiali proliferanti

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, o del Ministro per gli affari europei, e
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, con il Ministro dell’interno, con il Ministro
della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con le procedure di cui all’articolo
1, comma 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della
semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di
prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle
sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche’ per ogni
tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti,
nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell’Unione europea e
dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1,
nonche’ dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5
maggio 2009, e alle altre disposizioni dell’Unione europea, nonche’
agli accordi internazionali gia’ resi esecutivi o che saranno resi
esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso,
coordinando le norme legislative vigenti e apportando le
integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure
autorizzative, nei limiti consentiti dalla vigente normativa
dell’Unione europea;
d) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di
esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei
diritti dell’uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi
nell’elenco di cui all’allegato I del citato regolamento (CE) n.
428/2009;
e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e
dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di
tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonche’ per ogni
tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti,
nell’ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 96.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi
prevista, puo’ emanare disposizioni correttive e integrative del
medesimo decreto legislativo.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) n. 428/2009,
anche con riguardo alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite, in
quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.
4. Dall’attuazione della delega di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti
derivanti dall’attuazione della delega con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12

Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva
2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che
modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE)
n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno
2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica
le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n.
1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, il Governo e’ tenuto a rispettare,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative
misure di esecuzione nell’ordinamento nazionale, prevedendo, ove
opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le
competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva alla
Banca d’Italia e alla Commissione nazionale per le societa’ e la
borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del
citato testo unico;
b) prevedere, in conformita’ alla disciplina della direttiva, le
necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una societa’
di gestione del risparmio possa prestare i servizi previsti ai sensi
della direttiva, nonche’ possa istituire e gestire fondi comuni di
investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari
e che una societa’ di gestione di fondi comuni di investimento
alternativi comunitaria o extracomunitaria possa istituire e gestire
fondi comuni di investimento alternativi in Italia alle condizioni e
nei limiti previsti dalla direttiva;
c) prevedere, in conformita’ alle definizioni e alla disciplina
della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti la
libera prestazione dei servizi e la liberta’ di stabilimento delle
societa’ di gestione di fondi comuni di investimento alternativi,
anche al fine di garantire che una societa’ di gestione di fondi
comuni di investimento alternativi operante in Italia sia tenuta a
rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di
funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi, e che la
prestazione in Italia dei servizi da parte di succursali delle
societa’ di gestione di fondi comuni di investimento alternativi
avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel
citato testo unico;
d) prevedere, in conformita’ alle definizioni e alla disciplina
della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti
l’attivita’ di depositaria ai sensi della direttiva nonche’ in
materia di responsabilita’ della depositaria nei confronti della
societa’ di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo;
e) modificare, in conformita’ alle definizioni e alla disciplina
della direttiva, le norme del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 al fine di introdurre gli obblighi
relativi all’acquisto di partecipazioni rilevanti e di controllo in
societa’ non quotate ed emittenti da parte di societa’ di gestione di
fondi alternativi di investimento;
f) attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB, in relazione alle
rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti
nella direttiva, secondo i criteri e le modalita’ previsti
dall’articolo 187-octies del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;
g) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della
direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le
autorita’ competenti dell’Unione europea, degli Stati membri e degli
Stati extracomunitari;
h) ridefinire con opportune modifiche, in conformita’ alle
definizioni e alla disciplina della direttiva, le norme del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti
l’offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento
alternativi siano essi nazionali, comunitari o appartenenti a Paesi
terzi;
i) attuare le misure di tutela dell’investitore secondo quanto
previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle
informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina
dell’offerta delle quote o azioni di fondi comuni di investimento
alternativi;
l) prevedere che, nel caso di commercializzazione in Italia di
quote di fondi comuni di investimento alternativi presso investitori
al dettaglio, tali fondi siano soggetti a prescrizioni piu’ rigorose
di quelle applicabili ai fondi comuni di investimento alternativi
commercializzati presso investitori professionali, al fine di
garantire un appropriato livello di protezione dell’investitore, in
conformita’ a quanto previsto dalla direttiva;
m) prevedere l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle societa’
di gestione di fondi comuni di investimento alternativi in attuazione
della direttiva, in linea con quelle gia’ stabilite dal citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti
massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;
n) ridefinire, secondo i criteri sopra indicati, anche la
disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR) diversi dai fondi comuni di investimento e il regime delle
riserve di attivita’ per la gestione collettiva del risparmio, in
modo da garantire il corretto e integrale recepimento della
direttiva;
o) prevedere, in conformita’ alle definizioni e alla disciplina
della direttiva e ai criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma
1, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di
derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione
dell’investitore e di tutela della stabilita’ finanziaria;
p) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente
in materia di OICR.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorita’
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 13

Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre
2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre
2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici,
il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) orientare la ricerca all’impiego di metodi alternativi;
b) vietare l’utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di
specie in via d’estinzione a meno che non si tratti di ricerche
finalizzate alla salute dell’uomo o delle specie coinvolte, condotte
in conformita’ ai principi della direttiva 2010/63/UE, previa
autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio
superiore di sanita’;
c) considerare la necessita’ di sottoporre ad altre sperimentazioni
un animale che sia gia’ stato utilizzato in una procedura, fino a
quelle in cui l’effettiva gravita’ delle procedure precedenti era
classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo
stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non
risveglio», ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2010/63/UE;
d) vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono
anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all’animale, ad
eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;
e) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente
modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno
e beneficio, dell’effettiva necessita’ della manipolazione e del
possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali,
valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per
l’ambiente;
f) vietare l’utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per
gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d’abuso, negli ambiti
sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della
formazione universitaria in medicina veterinaria e dell’alta
formazione dei medici e dei veterinari;
g) vietare l’allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e
primati non umani destinati alla sperimentazione;
h) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare
effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo
IX-bis del libro II del codice penale;
i) sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso
livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello
ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono
l’uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o
comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse
finanziarie derivanti dall’applicazione del criterio di cui alla
lettera h), accertate e iscritte in bilancio;
l) destinare annualmente una quota nell’ambito di fondi nazionali
ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di
metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni gia’ assunti a
legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento
per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonche’ adottare
tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca
in questo settore con l’obbligo per l’autorita’ competente di
comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei
metodi alternativi e sostitutivi.
2. Nell’applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al
comma 1, il Governo e’ tenuto a rispettare gli obblighi che derivano
da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.
3. Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 6 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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