T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 848 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto stragiudiziale di significazione e diffida notificato il 14 gennaio 2011 il dott. M.S. ha chiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale di consentire allo stesso l’accesso agli atti della procedura per la copertura del posto di Direttore del Distretto Sanitario di san Marco Argentano, "per assicurare i servizi di assistenza primaria relativa alle attività sanitarie e integrazione socio – sanitaria dell’area di riferimento", cui l’istante aveva chiesto di partecipare.

Il termine di trenta giorni, assegnato all’Azienda in detto atto di diffida, è trascorso invano, per cui il dott. Saccomanno ha adito questo Tribunale, al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza sull’istanza di accesso a documenti amministrativi, la dichiarazione del diritto del ricorrente all’accesso ad essi e la condanna dell’Azienda sanitaria a consentire l’accesso.

L’Azienda Sanitaria ed il controinteressato dott. Max Cristofaro, indicato dal ricorrente quale soggetto cui è stato conferito l’incarico, pur intimati, non si sono costituiti in giudizio.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Osserva in proposito il Tribunale che, come risulta anche dal testo vigente della norma di cui all’art. 22 della legge n. 241/90, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è correlato alla titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Da qui la necessità di rendere ragione dell’esistenza di un tale interesse, mediante la predisposizione di una domanda di accesso che, come precisa l’art. 25 della stessa legge, deve essere motivata.

Sul piano del ricorso giurisdizionale, disciplinato dall’art. 116 c.p.a., ciò si traduce nella necessità di esporre, a pena di inammissibilità, gli specifici profili per i quali la richiesta di conoscere quel determinato documento, ed eventualmente estrarne copia, è rispondente ad un interesse diretto, concreto ed attuale dell’interessato.

Nel caso di specie, il ricorrente fa valere in sede giurisdizionale il diritto di esercitare l’accesso rispetto ad atti correlati ad una procedura di carattere concorsuale cui egli ha partecipato ed ha esposto le ragioni specifiche in relazione alle quali la domanda di accesso è stata proposta. Tali ragioni risultano correlate all’assunto secondo cui l’odierno ricorrente avrebbe titolo all’assegnazione di un incarico che, secondo notizie che l’istante afferma di avere appreso a mezzo stampa, è stato conferito al dott. Max Cristofaro.

Nessun dubbio, quindi, in ordine all’esistenza di un interesse diretto e concreto del ricorrente a prendere cognizione degli atti stessi.

La domanda, anche se non esente da profili di genericità, in quanto riferita la complesso degli atti della procedura, riguarda, comunque, documenti sufficientemente individuati in base all’oggetto, di talché non appare disagevole per l’Amministrazione pervenire ad una compiuta individuazione di essi.

Non può, infatti, considerarsi ostativo all’esercizio del diritto di accesso il fatto che l’interessato non conosca gli estremi degli atti, nei casi in cui risulti comunque possibile pervenire alla corretta individuazione degli stessi in base ad altri elementi, quale l’oggetto.

La domanda di accesso agli atti della procedura concorsuale di cui sopra deve essere, pertanto, accolta, con conseguente ordine all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di esibire, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, i relativi documenti, consentendo al ricorrente l’acceso con le modalità di legge.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante p.t., di esibire la documentazione indicata nella parte motiva, nei termini nella stessa indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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