Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-04-2011) 08-06-2011, n. 22791

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Ricorre il difensore degli imputati avverso la sentenza resa nei loro confronti dalla Corte di appello di Ancona e deduce che la violazione del diritto di difesa, poichè era stata disattesa una tempestiva domanda di rinvio del procedimento nonostante il documentato legittimo impedimento di esso difensore, impegnato quale giudice di pace nella trattazione di una udienza penale, composta da numerosi procedimenti, presso la sede di Chieti, e benchè avesse attestato la impossibilità di reperire un sostituto.
Motivi della decisione

1. Il ricorsi, manifestamente infondati, sono da dichiarare inammissibili.

2. E’ principio pacifico che è legittima la decisione di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza, pur tempestivamente presentata, per precedenti improrogabili impegni professionali, qualora l’attestazione di impossibilità di sostituzione sia assolutamente apodittica, in quanto, pur essendo arduo dare la prova negativa di un fatto, è comunque onere del difensore istante esplicitare le ragioni di detta impossibilità – che possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l’esplicita richiesta dell’assistito, l’assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l’indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia ecc. – per consentire al giudicante di apprezzarle.

3. Inoltre, l’impedimento a comparire del difensore per contemporaneo impegno professionale si considera prontamente comunicato, e quindi costituisce causa di rinvio a nuova udienza, quando è posto alla cognizione del giudice con congruo anticipo e, cioè, in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni.

4. In relazione a tali due principi, che sono stati richiamati, sia pure sinteticamente nella decisione della Corte di Appello, vale sottolineare che l’assento concorrente impedimento è stato comunicato il 18 maggio ossia solo tre giorni prima della fissata udienza dibattimentale e che esattamente la corte m ha rilevato la intempestività della comunicazione, attesa la natura stessa dell’impedimento, che implicava la fissazione della udienza da tenere quale giudice onorario da parte del richiedente, in epoca di certo ragionevolmente di molto anteriore alla presentazione della istanza.

5. Inequivoca è sul punto la volontà del legislatore, che all’art. 420 ter c.p.p. – e, prima, all’art. 486 c.p.p., comma 5 – ha espressamente previsto che il giudice rinvia l’udienza quando l’assenza del difensore è dovuta a legittimo impedimento "purchè" prontamente comunicato (sez. 6, Sentenza n. 16054 del 02/04/2009 Ud.

(dep. 16/04/2009). E’ stato pure precisato dalle sezioni unite di questa corte (sentenza 4708 del 27.3.92 Fogliarli) che l’impedimento è "prontamente" comunicato quando tale comunicazione avvenga "non appena" conosciuta la contestualità degli impegni professionali ed è stato precisato che è sufficiente che l’istanza sia proposta "in prossimità" della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni professionali.

6. E’ evidente pertanto la correttezza della decisione sulla intempestività della richiesta, contro cui peraltro i ricorrenti non si confrontano, preferendo mettere in evidenza la seconda giustificazione dedotta, relativa alla argomentazione sull’impossibilità di avvalersi di sostituto, non più rilevante una volta che sia accertata l’intempestività della richiesta di differimento.

7. Ancorchè assorbita la detta questione, è altresì da ribadire la assoluta genericità del relativo motivo, che comunque nella fase di merito non avrebbe potuto, proprio per tale rilevata caratteristica, essere accolto, dato che l’istanza era meramente apodittica e non spiegava la ragionevolezza della richiesta.

8. In conseguenza della dichiarata inammissibilità, i ricorrenti sono da condannare al pagamento delle spese processuali ed al versamento, ciascuno, alla Cassa delle ammende della somma di Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro mille ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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