Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-04-2011) 08-06-2011, n. 22820 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il PG presso la CdA di Ancona ricorre per cassazione avverso la sentente in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Ancona ha condannato M.F. e K.M. alla pena ritenuta di giustizia, riconoscendo ciascuno di loro colpevole del delitto ex art. 497 bis c.p..

Il giudice in questione ha anche dichiarato la pena inflitta ai due imputati interamente condonata ai sensi della L. n. 241 del 2006.

Il ricorrente deduce violazione di legge, atteso che i due reati sono contestati come commessi in data (OMISSIS), laddove l’art. 1 della Legge sopra indicata prevede che l’indulto sia concesso per i reati commessi entro la data del 2.5.2006.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi indicati dall’impugnante PG. Invero, l’indulto è inapplicabile in quanto i fatti sono posteriori al dies ad quem indicato nel provvedimento di clemenza.

La sentenza impugnata va dunque annullata quanto all’applicazione dell’indulto, ma, poichè gli imputati potrebbero eventualmente godere di altri benefici e in particolare di quello della sospensione condizionale, l’annullamento va disposto con rinvio per la insostituibile valutazione di merito.

Trattandosi di ricorso per saltum, giudice di rinvio è quello di secondo grado, vale a dire la CdA di Ancona.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni inerenti i benefici con rinvio alla Corte di appello di Ancona per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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