Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-03-2011) 08-06-2011, n. 22805 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- R.M. impugna per cassazione la ordinanza di cui in epigrafe, che ne ha accolto parzialmente il riesame proposto avverso la ordinanza di applicazione della custodia domiciliare per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 commesso quale intermediario di una offerta in vendita in favore di C. S., sostituendo la misura custodiale con quella dell’obbligo di presentazione alla P.G..

2.- Deduce:

a.- l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali per carenza di valida motivazione dei decreti autorizzativi sull’utilizzo di impianti diversi da quelli della Procura procedente;

b.- che il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi, senza fornire adeguata motivazione in ordine ai dubbi sull’identificazione del ricorrente quale interlocutore delle conversazioni intercettate e sul reale contenuto di tali conversazioni, tanto più in mancanza della individuazione del presunto fornitore di cui il R. sarebbe stato intermediario;

c. – l’inconfigurabilità giuridica, nella specie, del reato ascritto, mancando ogni prova dell’effettiva disponibilità di stupefacente da parte del presunto fornitore, mai identificato.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Si osserva, invero, invero, in ordine alle deduzioni di cui sopra:

– sub 2.a., che l’ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto la sussistenza di una valida motivazione dei decreti autorizzativi sull’utilizzo di impianti diversi da quelli della Procura procedente, ravvisandola nelle prospettate esigenze di carattere funzionale e investigativo e giudicando logicamente irrilevante l’impropria denominazione della relativa inidoneità degli impianti della Procura come "tecnica";

– sub 2.b., che l’ordinanza impugnata ha motivato in modo congruo sull’identificazione del ricorrente quale interlocutore delle conversazioni intercettate e sul contenuto di tali conversazioni (pp. 3 s.), e le obiezioni al riguardo sollevate nel ricorso sono generiche (sull’incontro del ricorrente col C.), valutative (sull’interpretazione delle conversazioni e sulla rilevanza dell’uso del cellulare della madre del R.) o irrilevanti (sulla mancata identificazione del fornitore a monte e del " M." in compagnia del C. nella notte fra il (OMISSIS));

– sub 3.c, che l’ordinanza impugnata ha motivato in modo congruo sulla disponibilità di stupefacente da parte del fornitore a monte (p. 4), e le obiezioni al riguardo sollevate nel ricorso sono valutative (sull’interpretazione delle conversazioni) ovvero generiche (nella contestazione delle intenzioni del C. riportate nell’ordinanza).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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