T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 09-06-2011, n. 3038 Concorso Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

come è pacifico inter partes, il disciplinare di gara (f. 7 "contenuto della busta "B") prevede che all’offerta economica il ricorrente debba allegare, a pena di esclusione, "copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i";

Accertato che tale prescrizione non è stata rispettata dalla attuale ricorrente che ne lamenta la aggravante inutilità, evidenziando, in particolare, che l’offerta economica era contenuta (a sua volta) in un plico (generale) "sigillato e controfirmato", sicchè la attuale istante aveva allegato plurime copie fotostatiche (in relazione alle singole buste costituenti il plico di partecipazione alla gara);

Considerato, per contro, che (nelle forme sintetiche imposte dal CPA, con rinvio a precedenti conformi) il Tribunale ritiene di condividere l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, di appello ed anche di questo stesso T.A.R., laddove afferma: "In materia di gare relative a contratti pubblici deve ritenersi indefettibile la produzione della copia fotostatica del documento di identità nel caso in cui si tratti di supportare la più importante delle dichiarazioni di volontà che intervengono nella procedura concorsuale, cioè l’offerta economica, stante che la prescritta formalità assolve all’essenziale funzione di ricondurre incontrovertibilmente al suo autore l’autenticità dell’apposta sottoscrizione (nella specie, non solo l’accertata omissione non può essere sanata con altri dati forniti in sede di offerta, allorché per l’inosservanza del prescritto adempimento sia comminata la sanzione dell’esclusione dalla gara, ma neppure deve ritenersi consentita la successiva regolarizzazione della riscontrata carenza, in quanto la mancata allegazione del documento di identità non costituisce una mera irregolarità sanabile con la sua produzione postuma, ma integra gli estremi di una palese ed insanabile violazione della disciplina regolatrice del contratto in questione: C. Stato, sez. V, 7 novembre 2007 n. 5761; in termini analoghi: "La richiesta di allegare il documento di identità all’offerta economica non si risolve in un mero formalismo, perché è diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad un determinato soggetto. Tale clausola non può dirsi né illogica né sproporzionata, perché, da un lato, trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di soddisfare un interesse apprezzabile dell’Amministrazione, dando certezza in ordine alla provenienza della dichiarazione, e, dall’altro, si limita ad imporre ai partecipanti uno sforzo minimo (chiedendo loro, in fondo, soltanto di allegare una fotocopia), senz’altro proporzionato rispetto all’interesse pubblico perseguito: CdS, Sez. VI, 24 gennaio 2011, n.478; altresì TAR CampaniaNapoli, Sez. I, n.1314/2010;

Rilevato, in particolare, per quanto attiene alla circostanza che copia di un documento d’identità era stata inserita in altra busta del medesimo plico, che la giurisprudenza già citata (cfr., in particolare, la sent. Cons. di Stato, VI Sez., n. 478 del 2001) ha puntualizzato che: "anche se le copie dei documenti di identità in questione erano state prodotte nella busta A, contenente la documentazione amministrativa, l’esclusione disposta dalla stazione appaltante risulta legittima, perché, a fronte del chiaro ed inequivoco disposto letterale del citato punto 4 del disciplinare di gara, l’Amministrazione era tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex specialis, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’adempimento";

Che, ratione temporis, non appare infine richiamabile il disposto dell’art. 4 D.L. 70/2011 in tema di contratti pubblici;

Che, pertanto, il ricorso va respinto;

Che le spese di causa possono tuttavia compensarsi fra le parti stante la peculiarità della questione;
P.Q.M.

Rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Compensa interamente le spese di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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