Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-03-2011) 08-06-2011, n. 22803 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. M.E., indagata per il reato di cui all’art. 81 cpv. e art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza sopra indicata, con cui il Tribunale del riesame di Lucca ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal g.i.p. del medesimo tribunale, sulle somme da lei depositate su libretti accesi presso gli uffici postale di (OMISSIS) e presso l’agenzia di (OMISSIS) del Monte dei Paschi di Siena, per complessivi Euro 88.000 circa.

Tale somma è apparsa sproporzionata alle effettive condizioni patrimoniali e di reddito dell’indagata, titolare di pensione sociale, che non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, cosicchè i giudici di merito hanno ritenuto che il denaro provenisse dall’attività di spaccio di stupefacenti.

2. La ricorrente deduce "violazione di legge nei termini di motivazione meramente apparente del sequestro preventivo e della conseguente confisca", aggiungendo che la misura cautelare reale è stata adottata anche su denaro parzialmente depositato in data anteriore a quella del commesso reato, così come contestato.
Motivi della decisione

1. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale d’udienza, il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Il Tribunale del riesame ha analizzato tutti gli elementi dedotti dalla M., rivelandone l’assoluta inconsistenza, con motivazione esauriente ed adeguata, cosicchè va esclusa in radice la possibilità che il provvedimento possa ritenersi privo di motivazione al punto da integrare la violazione di legge, che costituisce l’unico motivo deducibile in cassazione ex art. 325 c.p.p., comma 1. 3. In ogni caso, per un verso, va precisato che il Tribunale ha evidenziato che l’attività illecita dell’indagata risulta avere avuto decorrenza coeva al periodo di versamento del danaro sui libretti sopra indicati e, per altro verso, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il sequestro e la confisca ex D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, possono avere ad oggetto beni acquisiti in epoca anche anteriore al reato per cui è intervenuta condanna (Cass. n. 11269/2009, Pelle; 38429/2008, Sforza).

4. All’inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1.000, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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