Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-02-2011) 08-06-2011, n. 22845 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza "de plano", in data 2 aprile 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, rilevato di avere emesso in data 11 marzo 2010 sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di E.A. ed E.C., imputati, rispettivamente, di bancarotta fraudolenta (artt. 223, 216 e 219 L. Fall.) e impiego in attività economica di azienda commerciale di provenienza delittuosa (art. 648 ter cod. pen.), con irrogazione al primo della pena di anni due di reclusione e alla seconda della pena di anni due ed Euro 800,00 di multa, e richiamati i provvedimenti di sequestro del Giudice per le indagini preliminari in data 13/10/2009 e 21/10/2009, confermati con ordinanza del Tribunale del riesame del 16/11/2009, aventi ad oggetto l’azienda operante in (OMISSIS) (solo parzialmente dissequestrata con provvedimento del 13 gennaio 2010) e l’azienda operante nella stessa (OMISSIS), ha disposto la confisca delle medesime aziende ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, e art. 445 c.p.p., comma 1, giustificando la disposta misura di sicurezza in ragione del fatto che la sentenza di applicazione della pena era intervenuta prima della definizione delle posizioni degli altri coimputati (tra cui E.L. ed E.S., assolti da analoghi reati per non aver commesso il fatto, giusta sentenza emessa il 31 marzo 2010 all’esito di giudizio abbreviato), essendo rimasto un unico imputato ( C.G.) da giudicare in dibattimento, la cui posizione, tuttavia, non era direttamente interessata dai disposti provvedimenti di sequestro.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorrono a questa Corte, tramite il comune difensore, avvocato Gianfranco Maliardo del foro di Napoli, E.A., E.C., E.L. ed E. S., i quali, con un unico motivo, deducono l’abnormità del provvedimento adottato, inaudita altera parte, anche nei confronti degli imputati assolti, in aperta violazione del diritto di difesa e prima che le sentenze ex artt. 444 e 442 cod. proc. pen., come sopra emesse nei confronti dei ricorrenti, fossero divenute irrevocabili, con la conseguente illegittimità del provvedimento di confisca facoltativa adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, sia in veste di giudice dell’esecuzione non ancora attuale, sia in veste di giudice della cognizione non avendovi provveduto in sede di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen..

Annotano i ricorrenti che perfino la confisca obbligatoria, ove non disposta in sentenza, avrebbe postulato l’adozione del procedimento di cui all’art. 130 cod. proc. pen., nel rispetto del rito previsto dall’art. 127 c.p.p. e, quindi, nel necessario contraddittorio tra le parti.

Aggiungono che le quote della società "Alimentari Quadrifoglio s.r.l" non avrebbero potuto essere confiscate e devono essere restituite, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 3, ad E. L., assolto per non avere commesso il fatto con la predetta sentenza del 31 marzo 2010, divenuta nelle more irrevocabile, almeno nella parte relativa allo stesso E..

Anche l’altro ramo di azienda in sequestro, ubicato in (OMISSIS), condotto in affitto dalla "Alimentari Quadrifoglio s.r.l.", essendo appartenente alla "Minimarket la Convenienza s.r.l.", persona giuridica estranea al reato, non avrebbe dovuto essere confiscato ex art. 240 c.p., comma 3.

I ricorrenti chiedono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione di legge e abnormità, con i provvedimenti consequenziali.

3. Il Procuratore generale, con me manti del 16 novembre 2010, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, e richiamata al riguardo la costante giurisprudenza di questa Corte, ha chiesto la trasmissione degli atti al competente giudice dell’esecuzione.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato.

Premesso che il provvedimento di confisca, successivo alla sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli non come giudice dell’esecuzione della predetta sentenza, non ancora irrevocabile nei riguardi di E.C. che l’ha impugnata con ricorso per cassazione, bensì come giudice della cognizione, deve ritenersi abnorme, come da costante giurisprudenza, l’ordinanza di correzione di errore materiale con la quale il giudice integri la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., dopo la sua pubblicazione, per disporre la confisca di beni sottoposti a sequestro (Sez. 4, n. 25035 del 21/03/2007, dep. 28/06/2007, Peluso, Rv. 237005).

Ai sensi dell’art. 547 cod. proc. pen., infatti, successivamente alla sua pubblicazione la sentenza può essere oggetto di modifiche solo se manca o è incompleto alcuno dei suoi requisiti previsti dall’art. 546 cod. proc. pen., o vi è la necessità di integrare la motivazione. A tali correzioni si provvede a norma dell’art. 130 cod. proc. pen..

La mancanza di una statuizione dovuta, invece, non può aver luogo con la procedura della correzione dell’errore materiale, potendosi disporre modifiche od integrazioni solo dal giudice d’appello mediante la relativa determinazione sul punto.

In applicazione del principio enunciato va, quindi, dichiarata l’abnormità del provvedimento oggetto del ricorso in esame.

Esso, infatti, dopo la pubblicazione della sentenza e con espressa finalità d’integrazione del suo contenuto, ha disposto de plano, in violazione del principio del contraddittorio e senza esplicitarne in alcun modo la ragioni, la confisca di aziende di pertinenza degli imputati, in una situazione in cui, per giunta, nulla consente d’inferire che si versi in un caso di confisca obbligatoria, modificando pertanto irritualmente e in modo enunciativo il contenuto decisorio della sentenza.

Discende, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’abnorme provvedimento impugnato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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