Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 08-06-2011, n. 22824 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

volgimento del processo – Motivi della decisione

G.G., assoggettato alla misura coercitiva dell’obbligo di dimora ed a quella di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., ricorre avverso il decreto della Sezione Misure di Prevenzione della Corte di Appello di Reggio Calabria del 25 maggio 2010, che, in sede di rinvio da questa Corte, aveva rigettato il gravame da lui proposto avverso il provvedimento con cui quel Tribunale aveva dichiarato la compatibilità tra le due misure limitatamente al periodo 6 marzo/10 maggio 2005, osservando che, essendo cessata la misura cautelare il 10 maggio 2005, con il passaggio in giudicato della sentenza che aveva pronunciato sui reati per i quali la cautela era stata adottata, la declaratoria di fungibilità doveva ritenersi limitata al periodo suindicato.

In particolare era avvenuto che la misura di prevenzione, notificata al G. il 6 marzo 2005, avesse avuto effettiva applicazione solo l’8 giugno 2008, quando gli era stata notificata la carta precettiva. Questa Corte aveva statuito che, avendo proposto il G. istanza di revoca di detta misura ai sensi della L. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, l’indomani della notifica della carta precettiva, tenuto conto della circostanza che la misura di prevenzione aveva concreta attuazione dopo ben quattro anni dal decreto che l’aveva disposta, e dopo tre anni dalla cessazione della misura cautelare che ne aveva indotto la sospensione, nonchè della circostanza che il G. aveva ritenuto in buona fede che la misura di prevenzione fosse per lui ancora ottemperando, sarebbe stato doveroso per i giudici del merito verificare l’attuale pericolosità sociale del predetto.

Deduce il ricorrente che il giudice del rinvio ha sostanzialmente violato la regola di giudizio dettatagli da questa Corte, trascurando di valutare la sussistenza della pericolosità alla data della notificazione della carta precettiva.

Il ricorso è fondato per i motivi dedotti, essendo evidente e macroscopico il difetto di motivazione del decreto impugnato, che violando la regola di giudizio dettata da questa Corte, ha riferito la valutazione di pericolosità a fatti antecedenti al (OMISSIS), mentre doveva essere considerato l’effetto del tempo trascorso e la circostanza che nel corso degli anni il G. avesse spontaneamente ottemperato ad obblighi che non tenuto ad osservare, verificandosi così se la valutazione di pericolosità pregressa fosse ancora attuale.

Il decreto impugnato va pertanto annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria, che provvederà a valutare compiutamente e specificamente la sussistenza attuale ed eventuale della pericolosità, a prescindere dalle valutazioni che facevano riferimento a fatti antecedenti il (OMISSIS).
P.Q.M.

La Corte annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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