Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 08-06-2011, n. 22823

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 2 aprile 2010 il Tribunale Monocratico di Bergamo applicava a R.Y. la pena, concordata ex art. 444 cod. proc. pen., di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00= di multa, per i reati di furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale nonchè lesioni volontarie pluriaggravate in danno dell’agente di polizia M.F..

Secondo l’ipotesi di accusa l’imputato s’era impossessato della bicicletta di R.D., colpendo l’agente M. che tentava di fermarlo, cagionandogli lesioni volontarie.

Avverso detta sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, deducendone la nullità per l’erronea qualificazione giuridica del fatto, che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare, rifiutando di ratificare l’accordo raggiunto tra le parti, atteso che la condotta contestata come costituente i delitti di furto e resistenza, descriveva chiaramente il reato di rapina. Il ricorso è fondato.

Come ha infatti correttamente osservato il P.G. ricorrente, l’imputazione contemplava inequivocamente la contestazione in fatto del delitto di rapina previsto dall’art. 628 c.p., comma 2 di modo che non poteva il giudice consentire un accordo tra le parti che comportava sostanzialmente la derubricazione di detto reato, ed anzi, come deve rilevarsi dall’art. 444 cod. proc. pen., comma 2 ("se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto"), il giudice ha l’obbligo di controllare che l’accordo non abbia avuto per oggetto anche l’imputazione, negando la ratifica dell’accordo ove riscontrasse che il patteggiamento sia intervenuto anche sulla qualificazione giuridica del fatto.

Questa Corte deve pertanto rilevare l’erroneità della qualificazione giuridica del fatto, annullando senza rinvio la sentenza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti al giudice del merito per il giudizio (Sezioni Unite n. 22902 del 28 marzo 2001- Rv 218874; Sez. 6 n. 6510 dell’11 dicembre 2003 – Rv 228272 – PG e/Rossi).
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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