Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 08-06-2011, n. 22819

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.L., condannato con sentenza del 4 febbraio 2010 dal giudice di pace di Palermo alla pena di legge, nonchè al risarcimento del danno patito dalla parte civile, per i reati di ingiurie, lesioni volontarie e danneggiamento in danno di D.B. R., proponeva appello avverso detta sentenza. Il Tribunale di Palermo, consapevolmente discostandosi dall’orientamento consolidato di questa Corte, convertiva l’impugnazione in ricorso con ordinanza del 9 novembre 2010, osservando che con l’atto di gravame non era stato espressamente impugnato anche il capo relativo alle statuizioni civili, come previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37.

La suddetta ordinanza va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per la celebrazione del giudizio di appello.

Infatti erronea è l’affermazione del Tribunale monocratico quando osserva che al caso di specie non sarebbe applicabile il dettato dell’art. 574 c.p.p., comma 4 per il solo motivo che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37 è successivo; l’apodittica affermazione trascura infatti di considerare che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 prescrive che nel processo davanti al giudice di pace si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale, con le esclusioni dettagliatamente previste dalla seconda parte del comma 1 della suddetta norma, tra le quali non rientra il caso in esame.

Nel caso di specie pertanto, considerato che l’impugnazione del M. è volta a contestare l’affermazione della responsabilità penale, ai sensi dell’art. 574 cod. proc. pen., comma 4 essa estende i suoi effetti alle statuizioni civili ( Sez. V n. 33545 del 21.9.06 Rv. 235226; Sez. 5 n. 38733 del 20.6.08 Rv 242024;

Sez. 5 n. 7063 del 20.1.09 Rv 243234; Sez. 2 n. 5576 del 21.1.09 Rv 243288; Sez. 4 n. 41816 del 10.7.09 Rv 245454; Sez. 2 n. 10344 del 23.2.010 Rv 246618).
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 9.11.010 e, riqualificata l’impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per indizio di secondo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *