Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 08-06-2011, n. 22818

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza dell’8 aprile 2010 la corte di appello di Venezia confermava la condanna pronunciata dal Tribunale Monocratico di Treviso nei confronti di E.M.S. per il delitto di tentativo di furto di materiale vario ed elementi di arredamento, secondo l’ipotesi di accusa da lui consumato in concorso con E. T.A., estraneo al presente giudizio; i due stavano asportando gli oggetti e gli arredi di cui s’è detto da un deposito comunale in (OMISSIS).

L’affermazione di responsabilità era stata pronunciata in virtù dell’intervento in flagranza di reato effettuata dai carabinieri, che avevano sorpreso gli imputati quando avevano già caricato la refurtiva su di un furgone.

Avverso detta sentenza propone ricorso il solo E.M. tramite difensore di fiducia, deducendone la nullità per difetto di motivazione tanto sulla qualificazione giuridica del fatto che sulla valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche, pur riconosciute.

Quanto al primo motivo, assume in particolare il ricorrente che il valore delle cose asportate era irrisorio, il che evidenziava come la condotta non rivestisse caratteri di offensività, e si versava perciò a suo avviso in ipotesi di reato impossibile. La censura è destituita di fondamento.

Il ricorrente si richiama evidentemente all’art. 49 cod. pen., comma 2 il cui tenore è il seguente:"la punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per la inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso".

Come ha esattamente osservato la corte territoriale, nel caso di specie l’azione era certamente idonea al conseguimento del risultato illecito, e gli oggetti del reato, ancorchè di pregio non significativo, non erano certamente di valore irrisorio, atteso che non si spiegherebbe altrimenti l’interesse degli imputati ad impossessarsene.

Inammissibile è l’altro motivo di ricorso, avendo i giudici del merito dato adeguata motivazione delle ragioni che avevano indotto a riconoscere al correo E.T. la prevalenza sulle aggravanti delle attenuanti generiche, ed all’attuale ricorrente la sola equivalenza: trattasi di giudizio di fatto ragionevolmente e coerentemente motivato, per ciò stesso non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso va pertanto nel complesso rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricoprite al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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