Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 08-06-2011, n. 22817

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sto dichiararsi inammissibile o rigettare l’avverso ricorso, ed ha depositato nota specifica.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.G. propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Distaccata di Taormina – del 12 gennaio 2010, che ha confermato la condanna, pronunciata a suo carico da quel giudice di pace, per il reato di lesioni volontarie in danno di D.B. G., secondo l’ipotesi di accusa da lui strattonato e spinto a terra; a seguito della caduta il D.B. aveva riportato trauma cranico e contusioni.

La responsabilità penale è stata ritenuta dai giudici del merito in virtù di esaustivo esame tanto delle dichiarazioni della parte lesa che delle prove testimoniali, valutate in guisa di riscontro dell’ipotesi di accusa.

Deduce il ricorrente vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione delle prove, di cui propone nuova profusa disamina.

Lo scorso 15 febbraio è stata depositata nell’interesse dalla parte civile una memoria difensiva.

Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici e contraddizioni.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende; ed infine alla rifusione in favore della parte civile delle sue spese di costituzione e difesa nel presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali me della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese della parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.200,00= oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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