Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce 113/2009

composto dai signori magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Luigi Viola Consigliere relatore

Carlo Dibello Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1307/2008 proposto dal Dott. Alessio Del Vecchio, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Vantaggiato, come da mandato a margine del ricorso, presso lo studio dello stesso in Lecce, via Zanardelli n. 7 elettivamente domiciliato

contro

il Ministero della Giustizia, la Commissione Esami per Avvocato presso la Corte d’Appello di Lecce e la III Sottocommissione Esami per Avvocato presso la Corte d’Appello di Salerno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in virtù di mandato ex lege, dall’Avvocatura dello Stato di Lecce, pure per legge domiciliataria

per l’annullamento

del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, sessione 2007, rilevabile dalla non inclusione dello stesso nell’elenco degli ammessi pubblicato presso la Corte d’Appello di Lecce; nonché di ogni atto presupposto, connesso o comunque collegato ed in particolare, del verbale n. 47 dell’8 aprile 2008 redatto dalla III Sottocommissione d’esame istituita presso la Corte d’Appello di Salerno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Vantaggiato per il ricorrente e l’Avv. dello Stato Libertini per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente partecipava alla sessione 2007 degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, sostenendo le prove scritte prescritte dalla legge.

A seguito della mancata inclusione del proprio nominativo nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, apprendeva di non essere stato ammesso alle prove orali, per effetto dell’attribuzione agli elaborati d’esame, da parte della III Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Salerno, del giudizio complessivo di 85 (30 per la prova di diritto civile, 25 per la prova di diritto penale e 30 per l’atto giudiziario in diritto civile); a seguito dell’esercizio del diritto di accesso, constatava altresì come la valutazione dell’elaborato di diritto penale, oltre alla votazione di 25 in termini numerici, fosse assistita dalla seguente motivazione analitica: <>.

I provvedimenti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per: 1) violazione art. 3 l. 241 del 1990, difetto di motivazione; 2) difetto di motivazione sotto altro profilo, violazione criteri di valutazione nota 20.12.2007, contraddittorietà azione amministrativa; 3) erroneità e contraddittorietà, eccesso di potere.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.

Alla camera di consiglio del 24 settembre 2008, la Sezione accoglieva, con l’ordinanza n. 839, l’istanza cautelare presentata dal ricorrente, disponendo l’ammissione del ricorrente alle prove orali dell’esame di avvocato; il provvedimento cautelare della Sezione era però, prima sospeso con il decreto cautelare monocratico 29 ottobre 2008 n. 5767 e, successivamente, era annullato dall’ordinanza 16 dicembre 2008 n. 6694 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato.

All’udienza del 17 dicembre 2008 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

La motivazione (<>) che accompagna il giudizio di insufficienza (con la votazione numerica di 25) attribuito alla prova di diritto penale (le altre due prove hanno, infatti, conseguito un giudizio di sufficienza e non sono state pertanto interessate dall’impugnazione) evidenzia due sostanziali carenze, costituite dalla mancanza di una qualche argomentazione con riferimento a due elementi essenziali per il corretto svolgimento della traccia, costituiti dal <>.

La Sezione ritiene però di poter condividere le articolate argomentazioni contenute nel parere pro veritate Prof. Rossano Adorno depositato in giudizio da parte ricorrente, in ordine alla sostanziale insussistenza dei due elementi problematici evidenziati dalla Commissione d’esame in sede di correzione dell’elaborato.

La problematica del momento consumativo del reato, oltre a non rappresentare un particolare elemento problematico nell’economia del parere (che doveva necessariamente affrontare la problematica centrale della qualificazione penalistica della fattispecie, tra le due diverse opzioni del furto aggravato e della truffa) è stata, infatti, sostanzialmente affrontata dal ricorrente nella parte del lavoro che ha rilevato come il Sig. Mevio avesse già superato il momento di controllo costituito dalla cd. “cassa veloce” (venendo ad essere scoperto solo successivamente, per effetto della richiesta di intervento della vigilanza da parte di una cassiera), così determinando il definitivo perfezionamento del momento consumativo del reato; in buona sostanza, si trattava, quindi, di una problematica non centrale nella ricostruzione della fattispecie (e che poteva pertanto essere tralasciata) e che è stata comunque affrontata, quanto meno in maniera implicita, nella formulazione del parere.

Sostanzialmente analoga è poi la problematica relativa alla mancata esplicitazione delle conseguenze penalistiche del comportamento di Mevio; anche se in forma sintetica, deve, infatti, ritenersi che il riferimento finale all’applicabilità al comportamento di Mevio delle previsioni degli artt. 624 e 625, n. 2 c.p. abbia risolto per implicito anche la problematica delle “conseguenze penalistiche” della condotta del soggetto.

In definitiva, la motivazione apposta al giudizio negativo riservato all’elaborato di diritto penale è viziata dal riferimento alla presunta mancanza di due elementi essenziali per la corretta risoluzione del parere che sono, in realtà, presenti nella prova d’esame e deve pertanto essere annullata.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; il giudizio di valutazione degli elaborati dovrà pertanto essere integralmente rinnovato, sulla base dei criteri indicati in sentenza e ad opera della stessa Sottocommissione in diversa composizione o di una diversa Sottocommissione d’esame.

Le spese di giudizio devono essere poste a carico delle Amministrazioni resistenti e liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati.

Condanna le Amministrazioni resistenti alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 2.000,00 (duemila/00), a titolo di spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 17 dicembre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Luigi Viola – Consigliere Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 29 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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