Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-10-2011, n. 21017 Sanzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Parma propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro F.O., che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del GP di Langhirano che, dichiarata la contumacia del Comune per irregolare costituzione e, conseguentemente non dedotta l’eccezione di incompetenza per territorio, ha accolto parzialmente l’opposizione, applicando, anzicchè l’art. 72 C.d.S., comma 8, guida senza cinture di sicurezza allacciate, l’art. 141, comma 6, intralcio o pericolo alla circolazione. Si denunzia col primo motivo violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, art. 83 c.p.c. per essere stato considerato non costituito il Comune con memoria CC firma del comandante della P.M.;

col secondo motivo della L. n. 689 del 1981, art. 22 e dell’art. 204 bis C.d.S. perchè doveva essere dichiarata la eccepita incompetenza territoriale del GP di Langhirano, essendo inderogabilmente competente il GP di Parma; col terzo motivo dell’art. 172 C.d.S., comma 8 perchè, pur essendo pacifica dal verbale la circolazione senza cinture, circostanza non contestata, tanto che l’opponente deduceva di essere appena partita e di accingersi a mettere le cinture, il GP ha configurato nell’operazione la diversa ipotesi di intralcio o pericolo alla circolazione. Le censure sono fondate.

1) Nella speciale procedura di opposizione a verbale l’amministrazione può difendersi con lo stesso organo che ha emanato l’atto, senza possibilità di sindacato.

Il funzionario comunale sta in giudizio senza autorizzazione in forza della sola qualifica, qui non contestata; ciò in conformità del principio secondo cui la investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento degli atti inerenti il loro ufficio, si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che non può essere messa in discussione in giudizio, ove, come nella fattispecie, non sia sorta alcuna contestazione al riguardo (Cass. 17 luglio 2001 n. 9710).

2) Il GP era tenuto a dichiarare anche di ufficio l’incompetenza per territorio e non poteva considerare non costituito e contumace il Comune.

3) La diversa configurabilità dell’illecito è illogica ed irrazionale perchè, da un lato, esclude la circolazione, dall’altro, configura un pericolo alla circolazione e non tiene conto che è precluso al giudice dell’opposizione, ove accerti in fatto l’insussistenza della fattispecie contestata, ritenere comunque correttamente o "per equipollente" sanzionata la diversa fattispecie emersa nel giudizio d’opposizione (Cass. 20.1.05 n. 1233).

Donde l’accoglimento del ricorso ed il rinvio per un nuovo esame al GP di Parma.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al GP di Parma anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *