Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-02-2011) 08-06-2011, n. 22814

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.M., ritenuta con doppia conforme responsabile di tre furti pluriaggravati, consumati in Bologna rispettivamente nei magazzini "Coop & Coop" e "Decatlon", nonchè nel punto vendita della ditta "Redwall", ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna dell’11 maggio 2010, deducendone la nullità perchè, essendo stata ritenuta la continuazione tra i reati, a suo dire era stata omessa la specificazione della determinazione della pena base e di quella delle frazioni applicate a titolo di continuazione, ed a suo avviso l’omissione ridondava a detrimento del suo diritto di difesa.

Il ricorso è manifestamente infondato e pretestuoso, atteso che, contrariamente a quanto con esso si assume, la sentenza impugnata ha dato specificamente conto sia della determinazione della pena base che degli aumenti a titolo di continuazione per i reati satelliti, nè del resto è dato comprendere quale sarebbe il pregiudizio asseritamene patito dalla ricorrente, dal momento che non viene dedotta nè l’erroneità del computo della pena nè la sua inadeguatezza.

Si deve perciò dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ed a detta declaratoria consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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