Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-02-2011) 08-06-2011, n. 22801

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Gip del Tribunale di Firenze, con decreto 13/8/2009, disponeva l’archiviazione del procedimento penale a carico di N.D., indagato in ordine al reato di calunnia in danno di B.A. (incolpato falsamente di avere cagionato lesioni volontarie al primo), previa declaratoria d’inammissibilità dell’opposizione proposta da quest’ultimo avverso la corrispondente richiesta del P.M..

Riteneva il Gip che le investigazioni suppletive sollecitate dalla persona offesa non avevano carattere di novità e che la ricostruzione del litigio verificatosi tra i predetti lasciava comunque ampi margini di dubbio in ordine alle conseguenze lesive verificatesi e alle relative responsabilità, con l’effetto che non era apprezzabile la falsità delle accuse mosse dal N. nei confronti del B..

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, la persona offesa, lamentando la violazione del contraddittorio, per non essersi dato corso, a seguito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, all’udienza camerale partecipata, nella prospettiva di integrare l’attività di indagine con l’espletamento delle ulteriori investigazioni specificamente indicate.

3. Il ricorso è fondato.

L’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del P.M. contrariamente a quanto sostenuto dal Gip in maniera assertiva, appare ammissibile, perchè sollecita specifici approfondimenti istruttori aventi carattere di "novità", di "pertinenza" e di rilevanza": escussione di numerosi testi, mai sentiti, che furono presenti al litigio e in grado quindi di chiarirne la dinamica e gli effetti.

Ciò avrebbe dovuto indurre il Gip a fissare, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., comma 3.

L’udienza camerale nel contraddittorio delle parti, per verificare e valutare le contrapposte posizioni e operare le conseguenti scelte.

Il decreto impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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