T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 5149 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tto e diritto quanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – I Signori Carmelita Cianfrone e Antonio Canzano hanno impugnato il provvedimento con il quale il Ministero delle finanze ebbe a respingere la richiesta da loro formulata al fine di essere inquadrati nella nona o, in subordine, nella ottava qualifica professionale.

I ricorrenti sostengono la illegittimità di tale provvedimento in quanto essi sono in possesso dei requisiti per ottenere l’aspirato inquadramento atte,so che:

a) essi sono preposti (all’epoca della proposizione della domanda all’Amministrazione datoriale) da oltre cinque anni alla direzione dell’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria e sono inquadrati al settimo livello della qualifica professionale;

b) dal 1° gennaio 1978 i direttori degli uffici finanziari e i capisezione sono stati inquadrati, rispettivamente, nell’ottava e nella nona qualifica professionale;

c) l’art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 ha stabilito che le funzioni di segretario delle Commissioni tributarie sono espletate dal personale appartenente alla carriera direttiva o di concetto dell’Amministrazione finanziaria e l’art. 4 del D.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 ha comunque precisato che le funzioni di segretario di Commissione tributaria sono espletate da personale appartenente ad una qualifica non inferiore alla sesta;

d) le qualifiche settima, ottava e nona, per effetto dell’art. 13 della legge n. 312 del 1980, rientrano tutte nell’area direttiva;

e) ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219 le funzioni di segretario responsabile della Commissione tributaria sono equiparate a quelle di funzionario tributario;

f) la circolare n. 1 prot. 58282 del 19 febbraio 1992 della Direzione affari generali e personale diretta alle Intendenze di finanza precisa che tutti coloro che si trovino nelle condizioni indicate nelle richiamate disposizioni (e, quindi, nella posizione degli odierni ricorrenti) possono accedere al beneficio dell’inquadramento superiore.

In ragione di quanto sopra, dunque, sussistendo in capo agli odierni ricorrenti le condizioni per ottenere l’inquadramento superiore, il provvedimento con il quale la loro richiesta è stata respinta si appalesa illegittimo ed immotivato, di talché essi ne chiedono il giudiziale annullamento.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione finanziaria intimata sia eccependo l’inammissibilità del ricorso proposto per genericità della domanda così come formulata sia contestando le avverse prospettazioni.

Nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3. – Il Collegio, in disparte da ogni valutazione sulla fondatezza delle eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione resistente, ritiene che le censure dedotte dai ricorrenti non possono trovare accoglimento.

La questione oggi all’esame del Tribunale riguarda una vicenda nota al giudice amministrativo anche perché già sottoposta all’esame della Sezione che ebbe a respingerla nel lontano 1997 con sentenza 17 settembre 1997 n. 1420 confermata con la decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 9 novembre 2005 n., 6250.

Il Collegio ritiene che non vi sia ragione per allontanarsi dai due puntuali e coincidenti avvisi sopra indicati che dunque possono qui trovare conferma.

Ed infatti, come ha già riferito il Consiglio di Stato nella decisione del 2005 sopra richiamata:

A) le mansioni di segretario della Commissione, possono essere svolte anche da un impiegato della ex carriera di concetto;

B) al momento del cosiddetto "ricompattamento" avvenuto ai sensi dell’art. 4 comma 8 della legge 11 luglio 1980 n. 312 avrebbero potuto essere inquadrati alla nona qualifica solo i direttori appartenenti all’ex carriera direttiva con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera, cioè con nove anni di servizio formalmente svolto nella carriera direttiva;

Posto che gli odierni ricorrenti non hanno dimostrato il possesso di tale fondamentale requisito essi furono correttamente inquadrati nella settima qualifica funzionale poiché privi dei presupposti voluti dalla normativa in vigore per l’inquadramento nella nona qualifica.

4. – D’altronde, come ancora indicato dal Consiglio di Stato nella decisione del 2005 il termine Direzione dell’ufficio di segreteria delle Commissioni tributarie non si riscontra nel D.P.R. n. 636 del 1972, tanto è vero che il legislatore ha introdotto nell’art. 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545 la figura di "direttore della segreteria delle Commissioni tributarie".

Peraltro, come hanno ricordato gli stessi ricorrenti nell’atto introduttivo del presente giudizio, l’art. 13 del D.P.R. n. 636 del 1972, come modificato dall’art. 4 del D.P.R. n. 739 del 1981, stabilisce che le funzioni di segreteria presso le Commissioni tributarie sono espletate di norma da impiegati aventi qualifica funzionale non inferiore alla sesta, mentre (come ha rammentato prima il T.A.R. e poi il Consiglio di Stato nei precedenti su richiamati) l’art. 5 del D.P.R. n. 739 del 1981, raffigura il responsabile dell’andamento dei servizi di segreteria come l’impiegato avente qualifica di livello elevato o, a parità di livello, con maggiore anzianità nella stessa.

La lettura coordinata delle suddette disposizioni, evidenzia quindi che le funzioni di segretario delle Commissioni tributarie non sono necessariamente ascrivibili alla mansioni della ex carriera direttiva; requisito questo essenziale e imprescindibile per l’inquadramento nella nona qualifica funzionale, previsto dalla legge n. 254 del 1988, istitutiva della medesima.

Una volta appurata la insussistenza dei presupposti giuridici per il richiesto inquadramento, la legittimità dell’atto impugnato risulta acclarata, mentre non può farsi luogo alla valutazione dello svolgimento delle mansioni superiori non sussistendo anche in questo caso i presupposti, tenuto conto dell’insegnamento di cui alle decisioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 18 novembre 1999 n. 22, 28 gennaio 2000 n. 10 e 23 febbraio 2000 n 11.

5. – In ragione di ciò che fin qui si è esposto il ricorso va respinto.

Sussistono nondimeno i presupposti per disporre, in applicazione dell’art. 92 c.p.c. novellato, per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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