Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 08-06-2011, n. 22841 Sentenza

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Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza in data 22.4.2010 il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva le richieste proposte dal difensore di D.E. intese ad ottenere: – dichiarazione di non esecutività del provvedimento di cumulo, con contestuale ordine di carcerazione, emesso il 3.3.2010 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, – dichiarazione di nullità delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale di La spezia il 18.5.2006 e dal Tribunale di Treviso il 12.10 2007 e di tutti gli atti successivi e conseguenti, con richiesta di restituzione in termini ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2; – in subordine di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a tutte le violazioni di cui alle tre sentenze comprese nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 3.3.2010. 2.- Avverso l’ordinanza propone ricorso per Cassazione l’avv. Francesca Mavilla, difensore di D.E. adducendo a motivi:

1) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione alla omessa notifica all’imputato detenuto degli avvisi relativi al procedimento camerale ai sensi dell’art. 156 c.p.p. e art. 666 c.p.p., comma 4. Lamenta il difensore che non sia stato comunicato al ricorrente, detenuto presso la casa Circ. di Milano, l’avviso di fissazione dell’udienza camerale del 4 .3.2010 nonchè l’avviso di rinvio della trattazione alla successiva udienza del 20.4.2010, con ciò impedendogli di poter richiedere di essere sentito personalmente ovvero di essere sentito dal magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione.

2) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione alla mancata acquisizione, da parte del giudice dell’esecuzione, dei fascicoli processuali relativi alle sentenze di condanna oggetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Lamenta il difensore la mancata acquisizione d’ufficio da parte del giudice dell’esecuzione dei fascicoli processuali relativi alle sentenze 18.5.2006 del Tribunale di La spezia e 12.10.2007 del Tribunale di Treviso e la mancanza di motivazione in relazione alla effettiva esistenza di una elezione di domicilio da parte del ricorrente con riferimento alla prima pronuncia, nonchè la mancanza di motivazione in relazione alle diverse eccezioni di nullità prospettate in riferimento ala seconda sentenza.

3) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla omessa notifica al ricorrente ed al difensore d’ufficio dell’estratto contumaciale della sentenza 12.10.2007 del Tribunale di Treviso. Si duole il difensore che non sia stato accertato se l’estratto contumaciale della suddetta sentenza fosse stato notificato al D. ed al suo difensore d’ufficio, così come non risulta essere stato notificato il provvedimento di correzione di errore materiale della suddetta sentenza, emesso il 1.9.2009 dal giudice dell’esecuzione. Sul punto l’ordinanza impugnata non fornisce motivazione alcuna.

4) violazione di legge per mancanza della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione alla richiesta di rimessione in termini per impugnare ai sensi dell’art. 175 c.p.p., commi 2 e 2 bis, e mancanza di motivazione su punto con violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3.

L’ordinanza impugnata, secondo l’assunto difensivo non avrebbe in alcun modo preso in esame la richiesta di rimessione in termini ai fini della impugnazione formulata dal ricorrente con riferimento alle condanne contumaciali pronunciate nei suoi confronti, nonostante avesse dimostrato con produzioni documentali di non aver avuto intenzione di rinunciare a comparire nei processi e tantomeno a proporre impugnazione avverso le condanne.

5) violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione alla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 671 c.p.p. e art. 81 c.p.. Lamenta il ricorrente che il mancato accoglimento, anche parziale dell’applicazione della disciplina della continuazione, sia stato illogicamente motivato su elementi non rilevanti quali: il lungo lasso di tempo tra i diversi reati e la non omogeneità degli stessi.

1.2.- Il Procuratore Generale presso questa Corte dott. Giuseppe Volpe, con atto depositato il 16.7.2010, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

1.- Ritiene il collegio che sia fondato il primo motivo di ricorso ed assorbiti i restanti motivi.

Invero l’art. 666 c.p.p., comma 4, prevede che nel procedimento di esecuzione l’interessato, pur non essendo necessaria la sua presenza, qualora ne faccia richiesta deve essere sentito personalmente e, se detenuto o internato in luogo fuori dalla circoscrizione del giudice, è sentito prima di giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, sempre che non ne sia disposta la traduzione.

Deve, quindi, essere garantito all’interessato, qualora lo stesso si trovi ristretto in stato di detenzione, il diritto di poter richiedere di essere sentito personalmente e tale diritto può essere assicurato comunicando al medesimo, presso il luogo di detenzione, la data dell’udienza camerale con avviso che, essendo detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice dell’esecuzione, potrà essere sentito prima dell’udienza dal magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, in ipotesi di richiesta di essere sentito da parte dell’interessato detenuto, il provvedimento che sia deliberato senza che siano state raccolte le dichiarazioni del medesimo – in udienza previa traduzione o tramite audizione da parte del magistrato di sorveglianza quando il luogo di detenzione sia posto fuori della circoscrizione di competenza del giudice – è assolutamente nullo (ex plurimis: in materia di procedimento "de libertate" Sez. 6, Sent. 3.12.2008, n. 8Rv. 242642, in materia di misure di prevenzione Sez. 1, Sent. 16.4.1996, n. 2531, Rv. 204910).

Nel caso in esame non risulta essere stato comunicato al ricorrente l’avviso di fissazione dell’udienza camerale, fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione al 4.3.2010, nè l’avviso di differimento della trattazione dell’udienza alla data successiva del 20.4. 2010, per cui lo stesso non è stato posto in grado di manifestare la sua eventuale volontà di essere sentito, personalmente ovvero tramite audizione da parte del magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione.

Per le ragioni sopra esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Treviso per nuovo esame.
P.Q.M.

La corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Treviso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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