T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 5148

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La Società Studio MG ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Roma ha disposto la revoca della concessione n. 1495 del 1987 relativa all’impianto tipo cartello mt. 6×3 sito in Via dell’Ateneo Salesiano, altezza civico n. 296 e conseguente rimozione dell’impianto ai sensi dell’art. 46 del regolamento affissioni e pubblicità.

La Società ricorrente riferisce di essere stata autorizzata dal Comune di Roma ad utilizzare per l’affissione pubblicitaria l’impianto su indicato e che, nonostante ciò, in seguito al parere espresso dall’ufficio giardini del ridetto Comune, secondo il quale la presenza di impianti pubblicitari sarebbe incompatibile su aree destinate a verde pubblico quale sarebbe, nel caso in esame, Via dell’Ateneo Salesiano in corrispondenza del cartello pubblicitario utilizzato dalla stessa Società oggi ricorrente, l’ufficio competente del Comune di Roma si è determinato a revocare la concessione ed a disporre la rimozione dell’impianto.

A sostegno della propria tesi, volta a ritenere illegittimo il provvedimento comunale qui impugnato, la Scoietà MG rammenta che l’installazione fu autorizzata nel lontano anno 1981 e che da allora nessun mutamento dello stato dei luoghi sarebbe intervenuto nell’area in questione per quel che riguarda le aree, conseguentemente non si comprenderebbero le ragioni che assistono l’adozione di un così grave provvedimento.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 1782 del 1994 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.

3. – Il Collegio, sulla scorta della documentazione prodotta dalla Società ricorrente, ritiene che le censure dedotte nei confronti dell’ordinanza sindacale impugnata siano fondate.

Va, infatti, rilevato che dalle fotografie prodotte in giudizio l’area sulla quale insiste l’impianto pubblicitario appare non curata e tutt’altro che riconducibile ad un’area verde utilizzata o in procinto di essere utilizzata dal Comune. Né gli Uffici comunali, sia all’epoca dell’adozione del provvedimento di revoca né successivamente, per quel che è dato di sapere, hanno manifestato interesse o predisposto progetti al fine dell’utilizzazione dell’area per scopi di interesse pubblico.

D’altronde, nonostante la reiezione dell’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente, il Comune non ha proceduto alla rimozione dell’impianto, provvedendo invece, del tutto contraddittoriamente rispetto all’obiettivo sotteso all’ordinanza di rimozione qui gravata, ad inserire l’impianto stesso nell’elenco di quelli autorizzati ed a riscuotere, con riferimento ad esso, i relativi canoni ed imposte (per come emerge dalla documentazione versata dalla parte ricorrente nell’approssimarsi dell’udienza fissata per la discussione del merito della controversia).

4. – In ragione di quanto sopra si è osservato i motivi di censura dedotti dalla parte ricorrenti si presentano fondati ed il ricorso va accolto, con annullamento dell’atto impugnato.

Sussistono, nondimeno, i presupposti per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. novellato, per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a..
P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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