T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 5145 graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I. Con ricorso notificato il 9.5.202 il Dott. N P impugnava innanzi al TAR del Lazio:

la graduatoria definitiva del concorso per titoli e colloquio per 163 posti di Dirigente, indetto con DD 1.7.1997, approvata con DD 11.12.2001 e rettificata con DD n.8114 del 23.1.2002 (nella parte in cui veniva collocato al 180° post);

il predetto DD 8114 del 23.1.2002;

la scheda di valutazione dei suoi titoli, recante prot. n.176;

i verbali della Commissione giudicatrice n.12 del 15.7.1999; n.2 del 23.6.1998; n.7 dell’8.2.1999 e n.45 del 3.7.2000;

nonché ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli sopra indicati.

Con sentenza n.8230 dell’8.10.2003, depositata il 10.10.2003, il TAR del Lazio dichiarava il rcorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

Avverso tale sentenza l’interessato proponeva appello al Consiglio di Stato, il quale lo accoglieva con sentenza n.2994 del 7.6.2005 dichiarando che la controversia appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

II. Con il ricorso in esame il ricorrente ha pertanto riassunto innanzi a questo TAR la originaria domanda giudiziale, chiedendo l’annullamento degli atti precedentemente indicati.

Ritualmente costituitesi, le Amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con ordinanza n.1571 del 2006 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio.

Nel corso del giudizio il ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda.

Infine, all’udienza del 13.4.2001, udite le conclusioni dei Difensori indicati nell’apposito verbale, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione di legge (nella specie: violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.lvo n. 29/93; dell’art.28 del D.Lgs. n.165 del 2001; dell’art.3, co 1°, del DD 1.7.1997; del DM 28.10.1996; del DM 8.8.1997; dell’art.67 del DPR 3.5.1957 n.686, degli artt.1175 e 1375 c.c., nonché dell’art.3 della Costituzione) ed eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà e disparità di trattamento, deducendo che la Commissione giudicatrice:

ha valutato come "incarichi e servizi speciali" gli incarichi ispettivi svolti da "alcuni colleghi", senza considerare che lo svolgimento di attività ispettiva rientra nell’ordinariaattività di istituto (e non merita, dunque, l’attribuzione di alcun punteggio);

ma che, contraddittoriamente, non ha attribuito anche a lui il punteggio per l’avvenuto svolgimento di analoghe attività ispettive; mostrando così di adottare metri di giudizio differenti innanzi a situazioni eguali.

La doglianza è in parte inammissibile e per il resto infondata.

1.1.1. Nella parte in cui si duole per l’asserita disparità di trattamento, la doglianza è inammissibile per genericità.

Disattendendo un principio giurisprudenziale costituente ormai jus receptum nell’Ordinamento, il ricorrente ha infatti omesso:

– di indicare nominativamente i candidati che sarebbero stati avvantaggiati;

– e di descrivere analiticamente le fattispecie (soltanto genericamente invocate), indicando le circostanze di fatto utili (rectius: necessarie) al Giudice per il giudizio di comparazione sugli eventi.

1.1.2. Per il resto la doglianza è infondata nel merito.

L’art.2 del bando di concorso prescriveva che i candidati indicassero i titoli valutabili mediante il ricorso a "precisi ed univoci estremi di riferimento" o mediante l’allegazione della relativa documentazione qualora non in possesso dell’Amministrazione.

E poiché – come eccepito dall’Avvocatura Generale con argomentazione non smentita dagli atti di causa – nella domanda di partecipazione al concorso il ricorrente non ha dichiarato le date i luoghi e le modalità di svolgimento degli incarichi (asseritamente svolti), correttamente la Commissione non li ha valutati (nè ritenuti meritevoli di ottenere alcun punteggio9.

1.2. Con il secondo e con il quarto mezzo di gravame – che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione argomentativa – il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. 7.8.1990 n.241, ed eccesso di potere per disparità di trattamento (sotto altro profilo), deducendo che illegittimamente la Commissione giudicatrice:

a) ha deliberato che le attività ispettive svolte dai candidati fossero considerate alla stregua di titoli valutabili come "incarichi e servizi speciali"; e ciò non ostante le stesse costituiscano attività ordinarie d’istituto;

b) ha stabilito la "griglia dei punteggi" relativi ai vari titoli in una fase troppo avanzata della procedura (quando già i titoli erano stati prodotti dai candidati);

c) non ha consentito ai candidati di integrare la documentazione, mediante produzione dei titoli comprovanti l’avvenuto svolgimento di tali attività.

La doglianza non può essere condivisa.

1.2.1. Quanto al profilo sub a) la Sezione ritiene di conformarsi all’orientamento già assunto da questo TAR in analoghi precedenti (riferentisi alla medesima fattispecie per cui è causa), nei quali è stato affermato:

– che l’inserimento di funzioni ispettive e di vigilanza all’interno della categoria degli "incarichi e servizi speciali" di cui all’art.3 del bando di concorso, si configura come attività valutativa insindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità, in quanto "non risulta essere macroscopicamente irragionevole, irrazionale o arbitraria" (TAR Lazio, Sez. II^ Quater, 6.3.2009 n.2344);

– e che "correttamente (…) la Commissione di concorso ha previsto la valutabilità di tali incarichi qualora essi siano stati conferiti con provvedimento dell’Amministrazione, non potendosi revocare in dubbio che proprio l’esistenza dell’atto formale di conferimento evidenzi che lo svolgimento di quel particolare incarico in concreto non rientrava automaticamente e naturalmente tra le mansioni quotidianamente svolte dal funzionario…" (TAR Lazio, Sez. II^ Quater, 6.3.2009 n.2344).

1.2.2. Quanto al profilo sub b), dagli atti di causa emerge che la Commissione ha operato in conformità alla disposizioni di cui al DPCM n.439 del 1994 (concernenti il regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente).

Essa ha approvato i criteri generali di ripartizione del punteggio nell’ambito delle categorie indicate all’art.3 del bando, nonché l’elenco comprensivo di tutte le categorie dei titoli che avrebbe tenuto in considerazione e dei relativi punteggi, con il verbale n.7 dell’8.2.1999.

E cioè primadell’inizio delle operazioni di valutazione de i titolidei singoli candidati e primache si conoscessequali e quanti titoli ciascuno di essi aveva prodotto (Cfr. TAR Lazio, Sez. II^ Quater, 6.3.2009 n.2344).

E poiché secondo la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato tale operazione di preventiva razionalizzazione e specificazione dei criteri di valutazione dei titoli (mediante individuazione di subcategorie di titoli e dei relativi punteggi ad essi attribuibili), è legittima (Cfr. CS, IV^, 1.3.2000 n.157; Id., 17.10.2000 n.5555), la condotta dell’Amministrazione ben resiste alla dedotta censura.

1.2.3. Con riferimento, poi, al profilo di doglianza sub c), è sufficiente sottolineare che al riguardo il Consiglio di Stato ha già chiarito – in un precedente anch’esso relativo alla medesima fattispecie per cui è causa (e richiamato da TAR Lazio, Sez. II^ Quater, 6.3.2009 n.2344):

– che il bando prescriveva chiaramente che i candidati indicassero i titoli "mediante precisi ed univoci estremi di riferimento" (o li allegassero in copia autenticata qualora non in possesso dell’Amministrazione);

– e che in tale contesto regolamentare la c.d. "integrazione della documentazione" (integrazione che presuppone la presentazione di una domanda lacunosa, ma non addirittura mancante di elementi essenziali) non era ammissibile (CS, IV^, 27.6.2007 n.3745; Id. 30.1.2006 n.264).

1.3. Con l’ultimo mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.3 della L. 7.8.1990 n.241, dell’art.12 del DPR 9.5.1994 n.487; dell’art.28 del D.Lgs. 3.2.1993 n.29; dell’art.20 del DPCM 21.4.1994 n.439, dell’art.3 del dd 2.7.1997 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, deducendo che la Commissione di esame ha omesso di specificare le ragioni per le quali ha attribuito determinati coefficienti di valutazioni alle varie tipologie di titolo.

La doglianza è inammissibile.

Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, confermato in precedenti analoghi che si riferiscono proprio alla medesima fattispecie concorsuale per cui è causa, l’operazione di costruzione della c.d. "griglia dei punteggi" da attribuire alle varie categorie dei titoli e sub titoli, costituisce attività discrezionale tecnica, perciò stesso non sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità se non in casi di macroscopica illogicità, che nel caso di specie non è dato ravvisare. (CS, IV^, n.3037/2007, Id, n.2392/2007; Id, n.8239/2006; TAR Lazio, Sez. II^ Quater, 6.3.2009 n.2344).

2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va respinto.

Si ravvisano tuttavia giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti di causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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