Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-10-2011, n. 20988 Assicurazione contro i danni contro i furti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Il (OMISSIS) C.M. subì il furto dell’autovettura Porsche di cui era utilizzatrice dal 28.3.2002 (per averla ottenuta in locazione finanziaria da Emmeleasing s.p.a.) e richiese inutilmente il pagamento dell’indennizzo alla Navale Assicurazione s.p.a., presso la quale aveva assicurato la vettura per il caso di furto.

Nel novembre 2002 convenne in giudizio entrambe le società, ma nel rapporto con Emmeleasing (che aveva riconvenzionalmente richiesto il pagamento dei canoni) fu dichiarata cessata la materia del contendere.

Per quanto in questa sede ancora interessa, la domanda nei confronti della Navale Assicurazione s.p.a. fu rigettata dal tribunale di Torino con sentenza n. 1202 del 2008 ed accolta con sentenza n. 1001 dell’8.7.2009 dalla corte d’appello della stessa città, che condannò la società assicuratrice al pagamento di Euro 56.164,50, oltre alla rivalutazione dalla data del furto ed agli interessi sulla somma progressivamente rivalutata.

In relazione alla circostanza che in corso di causa era risultato che l’autovettura era stata rinvenuta in Russia ma che era stata in quello Stato regolarmente reimmatricolata e che proprietario ne risultava un cittadino (OMISSIS) non coinvolto in fatti penalmente perseguibili, ha ritenuto in particolare la corte d’appello che non sussistessero i presupposti per l’applicazione, a favore dell’assicuratore, della disposizione di cui all’art. 1915 c.c., comma 1, (perdita del diritto all’indennità da parte dell’assicurato che dolosamente non osservi l’obbligo di salvataggio), giacchè non era esigibile che il suo dovere di diligenza si spingesse sino ad intraprendere una causa civile in Russia, tra l’altro di esito assai incerto, per recuperare un bene che in quello Stato risultava detenuto da chi appariva essere il legittimo proprietario.

2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Navale Assicurazioni s.p.a., affidandosi a tre motivi cui la C. resiste con controricorso illustrato anche da memoria.
Motivi della decisione

1. Col primo motivo di ricorso è denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, degli artt. 347 e 348 c.p.c. per non avere la corte d’appello esposto in sentenza i temi discussi e decisi innanzi al tribunale e per non avere ordinato alle parti la produzione della sentenza non definitiva emessa in primo grado, della cui mancanza la stessa corte d’appello aveva dato atto.

Tanto impediva il necessario raffronto sulla consequenzialità logico- giuridica tra sentenza non definitiva e definitiva di primo grado, nonchè tra quest’ultima e quella d’appello.

1.1.- La censura è inammissibile.

In tanto una parte ha interesse a dolersi della violazione di una norma sostanziale o processuale, in quanto sostenga che da quella violazione ha subito un pregiudizio.

Quale esso nella specie sia stato la ricorrente non dice, benchè potesse sicuramente farlo posto che il contenuto della sentenza non definitiva di primo grado era bensì ignoto alla corte d’appello, ma era certamente noto alla parte che in questa sede si duole di. non aver potuto apprezzare (dalla lettura della sola sentenza d’appello) una consequenzialità che tuttavia non nega e comunque non contesta.

2.- Col secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 1914 cod. civ. per non avere la corte d’appello considerato che la C. non aveva effettuato alcun tentativo di recupero del bene, neppure minimo e formale, in definitiva sancendo l’inconcepibile possibilità della rinuncia preventiva ad ogni attività da parte dell’assicurato, autorizzandolo alla più assoluta inerzia sulla base della mera previsione di possibili difficoltà. 2.1.- La censura è infondata.

La corte d’appello non ha affatto sancito quanto la ricorrente sostiene in ordine agli obblighi dell’assicurato, ma ha motivatamente dato conto delle ragioni per le quali non era esigibile un impegno volto a promuovere una causa in Russia, in relazione alla situazione data, quale precisata in una puntuale comunicazione dei carabinieri.

La ricorrente non prospetta quali diverse, meno impegnative attività avrebbero potuto essere utilmente poste in essere dall’assicurata, nè censura la motivazione adottata dalla corte territoriale a sostegno della, soluzione adottata (nè afferma, se non altro ad colorandum, di aver fatto a sua volta alcunchè a seguito della surrogazione nei diritti dell’assicurato prevista dall’art. 1916 c.c., comma 1).

3.- Col terzo motivo è prospettata violazione degli artt. 1282 e 1224 cod. civ. per avere la corte d’appello riconosciuto all’assicurata interessi e rivalutazione dalla data del furto, anzichè dalla data dell’esborso della somma dalla C. alla Emmeleasing. 3.1.- La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Non è detto da dove si evinca che la C. abbia pagato la Emmelasing, nè quando lo abbia fatto, nè quanto abbia versato, nè che del ritardo non si sia tenuto conto. Non sono dunque offerti elementi imprescindibili per apprezzare se il riconoscimento di rivalutazione ed interessi dalla data del furto si sia risolto in una locupletazione per l’assicurata.

4.- Il ricorso è conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 6.200,00 di cui 6.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge, e che distrae a favore dei difensori antistatari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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