T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 5144

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La Società Admiral Bet Italia S.r.l. (d’ora in poi, per brevità, ADMIRAL) ha impugnato dinanzi a questo Tribunale i numerosi provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, emessi nei suoi confronti dall’Amministrazione dei monopoli di Stato (d’ora in poi, per brevità, AAMS) chiedendone il giudiziale annullamento stante la loro illegittimità atteso che la predetta Amministrazione ebbe ad autorizzare la cessione di alcune concessioni per la raccolta di scommesse sportive dalla Società Italbet (precedente assegnataria) alla Società Punto Italbet (ora ADMIRAL, cioè la odierna ricorrente) "dopo aver constatato che la società cedente era in regola con i pagamenti e non sussistevano debiti verso l’Erario" (così, testualmente, a pag. 19 del ricorso introduttivo).

Posto che con i provvedimenti impugnati l’AAMS chiede alla ricorrente il pagamento di ingenti somme dovute a diverso titolo per interessi, sanzioni e penali per il ritardato pagamento dell’imposta unica, quote di prelievo, vincite e rimborsi prescritti e canoni di concessione, ed altro, sostenendo che tali somme siano dovute dall’ADMIRAL proprio perché i relativi titoli debitori sono ad essa pervenuti dalla precedente assegnataria delle concessioni (la Italbet) che era l’originaria debitrice, l’illegittimità che caratterizza ciascuna delle numerose richieste di pagamento si anniderebbe proprio nella lesione del legittimo affidamento nel quale è stata attirata la ADMIRAL, sicura di poter procedere all’acquisizione delle concessioni stante l’autorizzazione dell’AAMS. Da qui, dunque, anche il difetto di legittimazione passiva dell’ADMIRAL rispetto alle richieste dell’AAMS che dovrebbe indurre il Tribunale adito ad annullare tutti i provvedimenti impugnati.

2. – Si è costituita in giudizio l’AAMS contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame. In via preliminare la difesa erariale eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere l’asserita illegittimità di tutti i provvedimenti con i quali si chiede il pagamento di somme dovute per il ritardato versamento di imposte, per sussistere in tali casi la giurisdizione del giudice tributario. Sempre in via preliminare l’Amministrazione resistente eccepisce l’inammissibilità delle domande di annullamento perché rivolte nei confronti di atti di natura endoprocedimentale e quindi inidonei a radicare un pregiudizio attuale e concreto nei confronti della Società ricorrente, atteso che con i provvedimenti impugnati l’Amministrazione avrebbe solo reso noto nei confronti della Società debitrice l’ammontare delle somme dovute a vario titolo, rammentandole che in difetto le somme sarebbero state iscritte a ruolo. Conseguentemente l’interesse a ricorrere in capo alla Società ricorrente maturerebbe solo in occasione del ricevimento delle cartelle esattoriali qualora l’ADMIRAL non proceda ai pagamenti.

Nel merito sostiene l’Amministrazione resistente che le somme sono non solo dovute ma correttamente esse sono state richieste all’ADMIRAL, in quanto essa (che all’epoca presentava la denominazione di Punto Italbet) ebbe a sottoscrivere un atto di accollo nel corpo del quale si legge la dichiarazione "di piena, totale ed incondizionata accettazione delle obbligazioni assunte ed eventuali debiti contratti dalla società cedente a titolo di imposta unica, prelievo nonché del minimo garantito" (così, testualmente, negli atti di accollo ed a pag. 5 della relazione degli Uffici depositata dalla difesa erariale nel fascicolo di parte resistente). Da qui la inevitabile reiezione del ricorso proposto.

3. – Dapprima con il decreto presidenziale n. 869 del 2010 e successivamente con l’ordinanza n. 1142 del 2010 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’ADMIRAL sotto il profilo della sussistenza di un danno grave ed irreparabile che emergerebbe dal completamento della procedura di riscossione nelle more della decisione di merito della controversia, tenuto conto del bilanciamento degli interessi in gioco.

Le parti hanno prodotto memorie conclusive con le quali hanno confermato le già rassegnate conclusioni.

Trattenuta riservata la decisione nell’udienza di merito del 24 novembre 2010 la riserva è stata sciolta nelle Camere di consiglio del 17 dicembre 2010.

4. – Va anzitutto esaminata la eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda di annullamento dei provvedimenti con i quali viene ingiunto alla ADMIRAL di versare delle somme a titolo di interessi e sanzioni dovute per il ritardato versamento dell’imposta unica sulle scommesse, res controversa che, secondo l’avviso della difesa erariale, deve essere conosciuta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 piuttosto che dal giudice amministrativo adito dall’odierna parte ricorrente.

Sul punto va segnalato che in alcuni precedenti riguardanti controversie insorte tra l’AAMS ed i concessionari della raccolta di scommesse ippiche, come la Società ricorrente, a fronte di pretese economiche avanzate dall’Amministrazione e ritenute come non dovute dai concessionari (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 gennaio 2009 n. 196 e sez. II, 3 settembre 2008 n. 1610) si è cercato di individuare il perimetro della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo in materia, giungendo a conclusioni rispetto alle quali il Collegio non ritiene di volersi discostare ritenendo condivisibile quanto osservato in ordine al riparto di giurisdizione con riferimento alla materia qui oggetto di scrutinio.

In argomento, come è noto, l’orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2006 n. 962) ha da sempre sostenuto che l’attività di raccolta scommesse e di organizzazione/esercizio di concorsi pronostici, riservata allo Stato e ad altre Amministrazioni, integra, alla stregua dell’ordinamento vigente, un servizio pubblico suscettibile di concessione in gestione a terzi (cfr., anche, Cass., SS.UU., ord. 1 aprile 2003 n. 4994 e Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2004 n. 2330), in relazione al quale la causa del potere riconosciuto alla Pubblica amministrazione persegue non solo (e non tanto) lo scopo di assicurare un congruo flusso di entrate all’erario, quanto piuttosto quello di garantire, a fronte della espansione del settore, l’interesse pubblico alla regolarità e moralità del servizio e, in particolare, la prevenzione della sua possibile degenerazione criminale (cfr., in particolare, Cass. pen., SS.UU., 26 aprile 2004 n. 3272). In altri termini, dunque, l’attività di raccolta delle scommesse sportive in esame va qualificata quale servizio pubblico, con la conseguenza che rispetto alle controversie che riguardano il settore trova applicazione l’art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, poi trasfuso nell’art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205 (ed ora presente nell’elenco di cui all’art. 133 c.p.a.) che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del G.A. tutte le controversie in materia di servizi pubblici.

Tuttavia, deve essere anche ricordato che la citata disposizione di legge è stata oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato la parziale illegittimità laddove la giurisdizione esclusiva andava a coprire anche le controversie in tema di servizi pubblici aventi ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi (sentenza Corte cost. 6 luglio 2004 n. 204).

In applicazione dei principi sanciti dalla Consulta, allora, nella controversia in esame deve essere esclusa la sussistenza della giurisdizione del G.A. con riferimento a quelle domande proposte nei confronti dei provvedimenti impugnati il cui petitum abbia ad oggetto l’accertamento del difetto della pretesa nei confronti dell’ADMIRAL da parte dell’AAMS essendo avvenuta l’estinzione di ogni debito per avere l’Amministrazione autorizzato la cessione delle concessioni precedente assegnate alla Italbet e poi trasferite alla Società Punto Italbet (ora ADMIRAL, cioè la odierna ricorrente), che trovano il loro titolo genetico nell’obbligo del concessionario di corrispondere le cd. quote di prelievo sulle scommesse, il ritardato pagamento del canone di concessione e l’imposta unica, venendo appunto in rilievo in questi casi:

A) con riferimento all’obbligo del concessionario di corrispondere le cd. quote di prelievo sulle scommesse ed al ritardato pagamento del canone di concessione, corrispettivi dovuti per la gestione del servizio pubblico riservati alla cognizione del giudice civile ordinario;

B) con riferimento al ritardato ovvero omesso versamento dell’imposta unica, tributi erariali di competenza della giurisdizione del giudice tributario.

5. – Alla luce di quanto sopra va, dunque, effettuata una ricognizione del contenuto di ciascuno dei 31 provvedimenti impugnati in questa sede dall’ADMIRAL per selezionare quali di questi possano essere scrutinati dal giudice amministrativo adito, onde rinvenire in essi la sussistenza o meno delle spie di illegittimità indicate dalla Società ricorrente al fine del loro annullamento giudiziale, quali siano da attribuire alla giurisdizione del giudice tributario e quali a quella del giudice civile ordinario.

Si impone dunque, nel modo più sintetico possibile, la redazione di un elenco dei provvedimenti impugnati:

1) provvedimento n. prot. 61945 del 23 dicembre 2009 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha rigettato l’istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla Admiral Bet Italia S.r.l. avverso la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e penali per tardivi versamenti delle quote di prelievo delle scommesse previste dall’art. 12 del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169;

2) provvedimento n. prot. 61940 del 23 dicembre 2009 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha rigettato l’istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla Admiral Bet Italia S.r.l. avverso la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e penali per tardivi versamenti delle quote di prelievo delle scommesse previste dall’art. 12 del D.P.R. n. 169 del 1998;

3) provvedimento n. prot. 61889 del 23 dicembre 2009 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha rigettato l’istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla Admiral Bet Italia S.r.l. avverso la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di interessi per tardivi versamenti delle quote di prelievo delle scommesse previste dall’art. 12 del D.P.R. n. 169 del 1998;

4) provvedimento n. prot. 61941 del 23 dicembre 2009 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha rigettato l’istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla Admiral Bet Italia S.r.l. avverso la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e penali per tardivi versamenti delle quote di prelievo delle scommesse previste dall’art. 12 del D.P.R. n. 169 del 1998;

5) provvedimento n. prot. 61952 del 23 dicembre 2009 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha rigettato l’istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla Admiral Bet Italia S.r.l. avverso la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e penali per tardivi versamenti delle quote di prelievo delle scommesse previste dall’art. 12 del D.P.R. n. 169 del 1998;

6) provvedimento n. prot. 61919 del 23 dicembre 2009 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha rigettato l’istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla Admiral Bet Italia S.r.l. avverso la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e penali per tardivi versamenti delle quote di prelievo delle scommesse previste dall’art. 12 del D.P.R. n. 169 del 1998;

7) provvedimento n. prot. 61947 del 23 dicembre 2009 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha rigettato l’istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla Admiral Bet Italia S.r.l. avverso la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e penali per tardivi versamenti delle quote di prelievo delle scommesse previste dall’art. 12 del D.P.R. n. 169 del 1998;

8) provvedimento n. prot. 61878 del 23 dicembre 2009 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha rigettato l’istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla Admiral Bet Italia S.r.l. avverso la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per tardivi versamenti dell’imposta unica sulla raccolta delle scommesse previste dall’art. 12 del D.P.R. n. 169 del 1998;

9) del provvedimento n. prot. 61882 del 23 dicembre 2009 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha rigettato l’istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla Admiral Bet Italia S.r.l. avverso la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per tardivi versamenti dell’imposta unica sulla raccolta delle scommesse previste dall’art. 12 del D.P.R. n. 169 del 1998;

10) provvedimento n. prot. 61893 del 23 dicembre 2009 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha rigettato l’istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla Admiral Bet Italia S.r.l. avverso la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di interessi per tardivi versamenti delle quote di prelievo delle scommesse previste dall’art. 12 del D.P.R. n. 169 del 1998;

11) provvedimento n. prot. 62328 del 24 dicembre 2009 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha rigettato l’istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla Admiral Bet Italia S.r.l. avverso la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per tardivi versamenti dell’imposta unica per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.P.R. n. 169 del 1998;

12) provvedimento n. prot. 62329 del 24 dicembre 2009 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha rigettato l’istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla Admiral Bet Italia S.r.l. avverso la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per tardivi versamenti dell’imposta unica per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.P.R. n. 169 del 1998;

13) provvedimento n. prot. 62326 del 24 dicembre 2009 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha rigettato l’istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla Admiral Bet Italia S.r.l. avverso la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per tardivi versamenti dell’imposta unica per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.P.R. n. 169 del 1998;

14) provvedimento n. prot. 62330 del 24 dicembre 2009 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha rigettato l’istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla Admiral Bet Italia S.r.l. avverso la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per tardivi versamenti dell’imposta unica per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.P.R. n. 169 del 1998;

15) provvedimento n. prot. 62332 del 24 dicembre 2009 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha rigettato l’istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla Admiral Bet Italia S.r.l. avverso la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per tardivi versamenti dell’imposta unica per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.P.R. n. 169 del 1998;

16) provvedimento n. prot. 62325 del 24 dicembre 2009 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha rigettato l’istanza di annullamento in via di autotutela presentata dalla Admiral Bet Italia S.r.l. avverso la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per tardivi versamenti dell’imposta unica per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.P.R. n. 169 del 1998;

17) provvedimento n. prot. 4412 del 27 gennaio 2010 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha intimato alla Admiral Bet Italia S.r.l. il pagamento delle somme dovute a titolo di penali per il presunto ritardato pagamento del canone di concessione per gli anni 2007, 2008 e 2009 per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 111 del 2006;

18) provvedimento n. prot. 4447 del 27 gennaio 2010 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha intimato alla Admiral Bet Italia S.r.l. il pagamento delle somme dovute a titolo di penali per il presunto ritardato pagamento del canone di concessione per gli anni 2007, 2008 e 2009 per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 111 del 2006;

19) provvedimento n. prot. 4454 del 27 gennaio 2010 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha intimato alla Admiral Bet Italia S.r.l. il pagamento delle somme dovute a titolo di penali per il presunto ritardato versamento delle vincite e dei rimborsi prescritti per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 111 del 2006;

20) provvedimento n. prot. 4407 del 27 gennaio 2010 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha intimato alla Admiral Bet Italia S.r.l. il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per il presunto tardivo versamento dell’imposta unica per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 111 del 2006;

21) provvedimento n. prot. 4402 del 27 gennaio 2010 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha intimato alla Admiral Bet Italia S.r.l. il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per il presunto tardivo versamento dell’imposta unica per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 111 del 2006;

22) provvedimento n. prot. 4414 del 27 gennaio 2010 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha intimato alla Admiral Bet Italia S.r.l. il pagamento delle somme dovute a titolo di penali per il presunto tardivo versamento delle vincite e dei rimborsi prescritti per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 111 del 2006;

23) provvedimento n. prot. 4423 del 27 gennaio 2010 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha intimato alla Admiral Bet Italia S.r.l. il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per il presunto tardivo versamento dell’imposta unica per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 111 del 2006;

24) provvedimento n. prot. 4435 del 27 gennaio 2010 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha intimato alla Admiral Bet Italia S.r.l. il pagamento delle somme dovute a titolo di penali per il presunto tardivo versamento delle vincite e dei rimborsi prescritti per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 111 del 2006;

25) provvedimento n. prot. 4419 del 27 gennaio 2010 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha intimato alla Admiral Bet Italia S.r.l. il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per il presunto tardivo versamento dell’imposta unica relativa all’anno 2005 per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 111 del 2006;

26) provvedimento n. prot. 4430 del 27 gennaio 2010 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha intimato alla Admiral Bet Italia S.r.l. il pagamento delle somme dovute a titolo di penali per il presunto ritardato pagamento del canone di concessione per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 111 del 2006;

27) provvedimento n. prot. 4440 del 27 gennaio 2010 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha intimato alla Admiral Bet Italia S.r.l. il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per il presunto tardivo, omesso, insufficiente versamento dell’imposta unica per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 111 del 2006;

28) provvedimento n. prot. 5207 del 29 gennaio 2010 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha intimato alla Admiral Bet Italia S.r.l. il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per il presunto tardivo, omesso, insufficiente versamento dell’imposta unica per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 278 del 1999;

29) provvedimento n. prot. 5204 del 29 gennaio 2010 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha intimato alla Admiral Bet Italia S.r.l. il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per il presunto tardivo, omesso, insufficiente versamento dell’imposta unica per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 278 del 1999;

30) provvedimento n. prot. 5200 del 29 gennaio 2010 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha intimato alla Admiral Bet Italia S.r.l. il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per il presunto tardivo, omesso, insufficiente versamento dell’imposta unica per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 278 del 1999;

31) provvedimento n. prot. 5198 del 29 gennaio 2010 con il quale l’Amministrazione dei monopoli di Stato ha intimato alla Admiral Bet Italia S.r.l. il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni per il presunto tardivo, omesso, insufficiente versamento dell’imposta unica per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 278 del 1999.

6. – Orbene, dal surriprodotto elenco emerge che con i provvedimenti impugnati l’AAMS richiede alla ADMIRAL il pagamento di somme relative a quattro diverse tipologie di titoli debitori:

A) il tardivo, omesso, insufficiente versamento dell’imposta unica per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 278 del 1999 (provvedimenti indicati nell’elenco con i nn. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30 e 31);

B) interessi e penali per tardivi versamenti delle quote di prelievo delle scommesse previste dall’art. 12 del D.P.R. n. 169 del 1998 (provvedimenti indicati nell’elenco con i nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10);

C) ritardato pagamento del canone di concessione per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 111 del 2006 (provvedimenti indicati nell’elenco con i nn. 17, 18 e 26);

D) penali per il presunto ritardato versamento delle vincite e dei rimborsi prescritti per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 111 del 2006 (provvedimenti indicati nell’elenco con i nn. 19, 22 e 24).

Ne deriva, in ragione di quanto si è più sopra segnalato che:

– con riferimento alle domande di annullamento dei provvedimenti indicati sub A) sussiste la giurisdizione del giudice tributario;

– con riferimento alle domande di annullamento dei provvedimenti indicati sub B) e sub C) sussiste la giurisdizione del giudice civile ordinario;

– restano attribuite alla giurisdizione di questo giudice amministrativo, in quanto ricadenti nella giurisdizione esclusiva quali domande volte a contestare la sussistenza o meno del ritardo nel versamento delle vincite e dei rimborsi prescritti per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 111 del 2006 i soli provvedimenti indicati sub D), inerendo strettamente al rapporto concessorio e non riguardante corrispettivi dovuti e già liquidati nel loro ammontare.

In conclusione, il ricorso in esame deve essere dichiarato parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adìto; mentre rimane soggetto alla cognizione del G.A. il provvedimento autoritativo con il quale l’A.A.M.S. ha contestato (al precedente concessionario) il ritardo nel versamento delle vincite e dei rimborsi prescritti per la raccolta delle scommesse previste di cui al D.M. n. 111 del 2006.

7. – Né può condurre ad una diversa valutazione dei criteri di riparto della giurisdizione in materia la circostanza che il ricorso proposto sia sostanzialmente fondato sulla contestazione, da parte della Società ricorrente, che essa aveva fatto affidamento sull’intervenuta autorizzazione dal parte dell’AAMS in ordine al trasferimento delle concessioni, quasi come se fosse una sorta di placet dell’Amministrazione avente ad oggetto una valutazione positiva in termini di convenienza dell’operazione per la Società subentrante rispetto alla quale, quindi, l’Amministrazione medesima non avrebbe avuto nulla a pretendere con riferimento ai rapporti intercorsi con la precedente concessionaria.

Tale prospettazione non attiene, ad avviso del Collegio, alla questione di giurisdizione ma al merito della controversia che, ciascun giudice giurisdizionalmente competente, avrà modo di approfondire nella sede giurisdizionale opportuna con riferimento alle questioni dinanzi ad esso conoscibili ed oggi cumulativamente proposte dalla Società ricorrente a questo Tribunale.

8. – Passando all’esame del merito con riferimento alla parte della domanda che attiene ai provvedimenti indicati più sopra sub D), il Collegio è dell’avviso che le dedotte censure siano infondate.

Torna ad essere esaminata la questione proposta dalla ADMIRAL secondo la quale una volta che l’AAMS ebbe ad autorizzare il trasferimento delle concessioni, essa non avrebbe più dovuto pretendere nulla dalla nuova concessionaria con riferimento ai rapporti intercorsi con la precedente concessionaria.

La considerazione che ADMIRAL manifesta dell’autorizzazione, in termini di definizione dei rapporti pregressi e di estinzione di ogni pretesa relativa alla passata gestione della concessione, non può essere condivisa. L’autorizzazione in questione, infatti, costituisce una manifestazione di volontà dell’AAMS attraverso la quale si esprime l’assenso a che, sotto il profilo dell’interesse pubblico, si realizzi l’operazione di cessione delle concessioni, tenuto conto della posizione del nuovo concessionario, ritenuto nella giuridica condizione di poter ricevere il trasferimento delle concessioni non sussistendo ostacoli che impediscano tale operazione o possano porre in pericolo il perseguimento del pubblico interesse.

L’autorizzazione però non può costituire lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione dimostri di aver valutato anche la convenienza per il subentrante dell’operazione di trasferimento, non essendo questo l’obiettivo dell’autorizzazione. Ne consegue che parlare di legittimo affidamento violato dal comportamento dell’AAMS pare essere una affermazione giuridicamente non sostenuta da alcuna norma che attribuisca tale compito di supervisione imparziale all’Amministrazione concedente, alla quale non può essere imposto l’onere di verificare, prima di autorizzare il subentro, se vi siano ancora pendenze con il precedente concessionario.

Non a caso, infatti, gli atti di accollo sottoscritti dalla Punto Italbet (ora ADMIRAL) in occasione dei subentri nelle concessioni recano precise indicazioni circa l’assunzione consapevole da parte della nuova concessionaria degli oneri discendenti da eventuali obbligazioni che avessero contemplato la precedente concessionaria. La nuova concessionaria, in proposito, in tali atti dichiarava espressamente "la piena, totale e incondizionata accettazione dell obbligazioni assunte ed eventuali debiti contratti dalla società decente a titolo di imposta unica, prelievo nonché del minimo garantito".

Pare al Collegio, dunque, che la Società subentrante nelle concessioni, con i menzionati "atti di accollo" abbia manifestato accettazione esplicita dei provvedimenti amministrativi relativi al rapporto di concessione precedente per ciascuna delle concessioni rispetto alle quali è avvenuto il subentro, rivolti a regolare in dettaglio i profili patrimoniali e non del rapporto e delle singole clausole convenzionali; atti concessori, tutti, rispetto ai quali la stipula dei singoli atti di accollo non può non interpretarsi come atteggiamento univocamente acquiescente. Il tenore delle espressioni utilizzate negli atti di accollo, peraltro, si atteggiano quali riconoscimenti di debito, della cui volontarietà nessun elemento può indurre a dubitare, rappresentando una manifestazione di consapevolezza circa la eventualità della esistenza di debiti o oneri relativi ai rapporti concessori intrattenuti dall’AAMS con la precedente Società concessionaria

Né può in alcun modo ritenersi che l’adesione alla stipula degli atti di accollo, operata, peraltro, senza condizione o riserva alcuna, fosse, per la nuova concessionaria, necessitata, dal momento che il subentro nelle concessioni non poteva costituire un obbligo, ma una facoltà autonomamente esercitata.

9. – In ragione di tutto quanto si è sopra esposto il Collegio reputa infondate le censure dedotte dalla Società ricorrente con riferimento agli atti impugnati rispetto ai quali si è ritenuto sussistere la giurisdizione, di talché sotto tale profilo il ricorso va parzialmente respinto. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per difetto delle giurisdizione del giudice amministrativo, con riferimento a quei provvedimenti, più sopra analiticamente elencati, rispetto ai quali sussiste la giurisdizione del giudice civile ordinario e del giudice tributario, facendosi salvi gli effetti della traslatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a..

La novità e la complessità dei temi trattati inducono il Collegio, in applicazione dell’art. 92 c.p.c. novellato, a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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